Pubblicate dall'Inps le istruzioni operative sulla Convenzione Inps/Confindustria/OO.SS. per la raccolta delle deleghe sindacali ai fini della contrattazione collettiva. L'Ance anticipa delle indicazioni per il nostro settore.
È stata pubblicata nei giorni scorsa l’allegata circolare Inps n. 76/2015, che segue la convenzione Inps/Confindustria/Sindacati del 16 marzo 2015 per la raccolta, l’elaborazione e la comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle OO.SS. per la contrattazione collettiva.
La circolare Inps, a cui si allega la nota di Confindustria e gli ulteriori allegati forniti dall’Istituto stesso, era particolarmente attesa in quanto contenente le istruzioni operative per procedere alla messa a punto del nuovo sistema di comunicazione dei dati sindacali.
La convenzione stabilisce che l’Inps provvede alla raccolta dei dati inerenti il Ccnl applicato dall’impresa e le Federazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori, attraverso il modello Uniemens.
Tale modello, infatti, è stato modificato con l’aggiunta di un’apposita sezione di denuncia aziendale e, contemporaneamente, sono stati creati due elenchi, uno relativo ai codici dei Ccnl di categoria e l’altro contenente i codici delle OO.SS. firmatarie del Testo Unico sulla rappresentanza ovvero aderenti al medesimo.
Preliminarmente si chiede alle imprese, per le quali trova applicazione il TU del gennaio 2014, di procedere, attraverso il cassetto previdenziale Inps, alla c.d. preregistrazione che consentirà l’attribuzione alle imprese stesse di un codice e da cui deriverà l’impegno a comunicare i dati richiesti.
Per ciò che concerne le istruzioni operative, l’Inps comunica che nella sezione dell’Uniemens “DenunceAziendale” è stato istituito un apposito elemento denominato “Rappresentanza sindacale” che, a sua volta, si compone dell’elemento
– contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti
– federazione di categoria cui aderiscono i dipendenti
– numero dei lavoratori iscritti, in generale
Tali dati saranno forniti con riferimento al periodo gennaio/dicembre di ogni anno.
Nella fase di avvio, le imprese potranno procedere a fornire i dati a partire dalla denuncia di competenza del mese di aprile 2015, inserendo anche i dati dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015, salvo comunque provvedere con eventuali integrazioni dei dati relativi a tali mesi nelle denunce immediatamente successive quella di aprile.
A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, precisa l’Inps, è messo a disposizione un servizio on line per la preregistrazione e per poter procedere, in tempi utili, alla trasmissione della prima denuncia Uniemens.
A tale sezione si accede, come detto, mediante il cassetto unico previdenziale Azienda/Gestione Istanze on line, nel quale si trova la nuova funzionalità denominata “Rappresentanza Sindacale”, dove l’impresa provvederà a inserire i dati richiesti (matricola associata al cf) per ottenere, poi, il rilascio di un codice di autorizzazione per la trasmissione mensile dei dati, mediante l’Uniemens.
Così censite le imprese, da aprile 2015, potranno procedere all’invio delle informazioni necessarie alla rilevazione del numero delle deleghe, attraverso l’Uniemens.
Si rinvia all’ultima parte della circolare Inps (pag. 5) per quanto concerne la descrizione tecnica delle modalità di compilazione della nuova sezione del modello stesso.
Alcune precisazioni della Confindustria
Unità produttive in cui non sia presente alcuna forma di rappresentanza
La Confindustria, nell’allegata circolare, ha, inoltre, fornito alcune indicazioni derivanti dal confronto con le OO.SS. per la definizione delle regole di attuazione del T.U..
A tal proposito è stato precisato che, per le imprese con più di 15 dipendenti dove non sia presente alcuna forma di rappresentanza e, in particolare, nelle unità produttive dove vi è stata in passato la RSU, ormai scaduta, si procederà come segue:
1) il dato associativo è rilevato secondo le regole ordinarie, ossia un iscritto a rilevazione (si compilerà l’elemento
2) il dato elettorale non sarà, invece, rilevato affatto, dal momento che il T.U. prevede la raccolta dei dati relativi alle r.s.u. validamente in carica.
E’ stato, inoltre, precisato che le OO.SS. hanno chiesto di distinguere i casi in cui non si sia proceduto alle nuove elezioni delle RSU per inerzia ma, comunque, nel frattempo, le rappresentanze abbiano continuato a svolgere attività sindacale, dai casi in cui le RSU abbiano cessato di esistere senza porre in essere alcuna attività negoziale (RSU inoperante). In quest’ultimo caso (RSU scaduta da almeno tre anni e non rinnovata – non svolgimento di alcuna attività negoziale) la RSU è assimilata a quella dell’unità produttiva ove non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
Si procederà, pertanto, a inserire le deleghe sindacali sia nella sezione
RSU validamente in carica
Per il dato RSU, invece, anche se il T.U. fa riferimento a quelle validamente in carica al 31 luglio di ogni anno, non essendo tale data utile ad oggi, le parti hanno stabilito di far riferimento a quelle rappresentanze validamente in carica al 16 marzo 2015.
Edilizia
Per quanto concerne le imprese del settore edile, come noto, i dati relativi alle deleghe sindacali relativi agli operai transitano attraverso le Casse Edili.
Pertanto si invitano le imprese edili ad avviare il sistema sopradescritto fornendo, attraverso l’Uniemens, i dati a disposizione relativi agli impiegati.
Per ciò che concerne gli operai è in corso un approfondimento con le OO.SS. al fine di armonizzare la normativa e le indicazioni fornite dall’Istituto con le peculiarità del settore edile e per fornire al più presto le modalità operative da adottarsi anche in collaborazione con le Casse Edili di riferimento.
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