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Chiariti dall'Inps i criteri generali per la corretta individuazione dell'Ente previdenziale di competenza per i liberi professionisti che svolgono attività professionale d'ingegnere ed architetto

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Inps/Inarcassa – Iscrizione ed obblighi contributivi

15 Aprile 2015
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Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la circolare Inps n. 72/15 che detta, anche alla luce dei recenti provvedimenti dalla Corte di Cassazione, i criteri generali per la corretta individuazione dell’Ente previdenziale competente (Gestione separata Inps o Inarcassa) per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere od architetto.

 

Al riguardo, l’Istituto previdenziale, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha preliminarmente ricordato che, in base alla normativa richiamata dall’art. 21, comma 5 della Legge n. 6/81 e dall’art. 7 dello Statuto Inarcassa, sono tenuti ad iscriversi alla Cassa di previdenza professionale autonoma gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente:

 

1) iscritti all’Albo professionale;
2) titolari della partita I.V.A.;
3) non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.

 

Per quanto sopra, pertanto, i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR, e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato, non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso Inarcassa.

 

Nel merito, come anticipato, l’evoluzione giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione sentenze nn. 14684/12, 5827/13 e 9076/13) ha consentito di chiarire il regime previdenziale applicabile “all’esercizio delle attività professionali” anche in settori diversi da quelli riservati ai professionisti per i quali sono previsti appositi Albi.

 

In particolare, la Corte Suprema ha stabilito che nel concetto di “esercizio della professione” deve essere compreso non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione”.

  

La oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, comporta l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile su cui calcolare il contributo soggettivo obbligatorio ed integrativo dovuto alla Cassa previdenziale di categoria.

 

La circolare in oggetto riporta, infine, una tabella nella quale sono individuate le tipologie di attività svolte da ingeneri ed architetti, anche in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di un contratto a progetto, ed il riferimento al relativo Ente previdenziale.

 

Tra queste, si segnala che l’attività di Amministratori e componenti del Consiglio di Amministrazione di società, come quelle dell’edilizia, all’interno della quale il professionista svolge attività di natura tecnica connessa alla propria cultura e formazione, è riconducibile all’inquadramento previdenziale ad Inarcassa e, pertanto, gli adempimenti contributivi devono essere assolti nei confronti di tale Ente.

 

Ad ogni modo, conclude l’Inps, per entrambe le forme assicurative vige il principio dell’esclusività, secondo cui per la stessa attività l’iscrizione ad Inarcassa esclude l’iscrizione alla Gestione separata INPS e viceversa.

 

20124-Inps_circolare 72_2015.pdfApri
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