I regimi derogatori alla responsabilità solidale possono essere disciplinati dai CCNL applicati ai lavoratori impiegati nell'appalto: questo il chiarimento del Ministero contenuto in una risposta ad interpello
Il Ministero del Lavoro, con riferimento ad un quesito in tema di responsabilità solidale, risponde con la nota del 17 aprile scorso, chiarendo che il regime derogatorio all’istituto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 può essere disciplinato dai contratti collettivi applicati ai lavoratori impiegati nell’appalto.
Il chiarimento segue alla domanda di interpello con la quale si chiedeva rispetto a quale contrattazione collettiva (dell’appaltatore o del subappaltatore) debba riferirsi l’inciso dell’art. 29 “salva diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali”.
È stato, inoltre, ribadito che eventuali deroghe previste dai contratti collettivi possono interessare solo il regime retributivo dovuto ai lavoratori interessati “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.
Inoltre, ha chiarito il Dicastero, eventuali metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti non potranno comunque limitarsi all’acquisizione delle autodichiarazioni rilasciate dai lavoratori.
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