Dal 7 aprile 2015 entra in vigore un nuovo decreto che introduce criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti
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A chi si applica
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Punti vendita carburanti: porzione di territorio di estensione non superiore a 5000 metri quadrati, interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria manutenzione e riparazione dei veicoli a motore. Il regime speciale si applica anche alle istruttorie avviate ma non concluse alla data del 07 aprile 2015, nonché ai casi di dismissione di punti vendita stessi.
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Quando
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In presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto.
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Come
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Vanno individuate le misure e gli interventi necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminate. A tal fine sono stabiliti criteri semplificati per la caratterizzazione in ragione delle dimensioni ridotte delle aree interessate (es. numero ridotto di perforazioni e parametri da ricercare).
Nel caso di superamento dei valori (anche per un solo parametro) delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) il soggetto responsabile, il proprietario o il gestore del sito devono darne comunicazione al comune, provincia e regione territorialmente competente con l’indicazione delle misure di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza.
Ipotesi A:
Gli interventi adottati riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC: il soggetto responsabile, il proprietario o il gestore del sito aggiornano la comunicazione entro 60 giorni, corredandola di una relazione tecnica e una autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento. La Provincia e l’ARPA hanno 60 giorni di tempo per effettuare i controlli e le verifiche. La comunicazione conclude il procedimento.
Ipotesi B:
Gli interventi adottati non riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC: devono essere effettuati in alternativa interventi di bonifica o messa in sicurezza. Si dovrà quindi presentare un progetto unico che l’Autorità competente valuterà entro 60 giorni.
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