Solo l’impresa che esegue esclusivamente le lavorazioni non rientranti nel comparto edile è legittimata all’applicazione ai propri lavoratori del CCNL dei metalmeccanici ed è esentata dall’iscrizione alla Cassa Edile; in tutti gli altri casi vige il principio generale, secondo cui le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente, indipendentemente dal CCNL in concreto applicato.
E’ quanto emerge dal parere di precontenzioso n.12 del 18/2/2015, con cui l’Autorità nazionale anticorruzione ha chiarito l’inesistenza di un obbligo di iscrizione dei propri lavoratori alla Cassa Edile a carico dell’impresa che applica il CCNL metalmeccanico e dichiari di svolgere lavorazioni non edili (nel caso specifico OS10 – segnaletica stradale non luminosa).
In particolare, l’Autorità nel citato parere evidenzia che tale obbligo di iscrizione, previsto dal Codice dei Contratti sia nell’art.118, comma 6, sia nell’art.40, comma 6 lett. d), impone a tutte le «imprese che eseguono appalti di lavori pubblici» l’iscrizione dei lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente, indipendentemente dal comparto di riferimento.
Al riguardo, non viene neppure in rilievo il CCNL in concreto applicato dall’impresa, ma «quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara» (cfr. Deliberazione Avcp n.91 del 29.3.2007 e Parere Avcp n.83 del 30.5.2012).
Ne consegue che le stazioni appaltanti devono ben considerare che il principio generale è quello dell’iscrizione alla Cassa Edile per tutte imprese che eseguono i lavori pubblici, ciò anche al fine di inserire nel bando la specifica clausola prevista nel modello di bando tipo n.2/2014, predisposto ai sensi dell’art. 64, comma 4-bis, del Codice, per l’affidamento al prezzo più basso di lavori pubblici di sola esecuzione, nei settori ordinari, con procedura aperta lavori e importo superiore a euro 150.000 euro.
Tale clausola – che trae fondamento nel parere espresso (su istanza dell’ANCE) il 25 maggio 2013 dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – prevede la seguente formula: «applicazione ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del contratto nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Di contro, secondo l’A.N.AC., l’eventuale esclusione dell’impresa dal suddetto obbligo di iscrizione sussiste qualora non vi siano lavorazioni di natura edile oppure, come nel caso specifico affrontato dall’Autorità, l’impresa dichiari esplicitamente di svolgere all’interno dell’appalto esclusivamente un intervento nel quale le lavorazioni di natura edile, eventualmente connesse, possono ritenersi meramente accessorie.
Nel caso specifico, infatti, l’impresa eseguirà l’attività di principale di fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale.
A tale proposito, l’Autorità ricorda quanto specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n.18/2012 – avente ad oggetto «obbligo di iscrizione alla Cassa Edile da parte di società che applicano il CCNL del settore metalmeccanico» – nel quale si chiarisce che «nel caso specifico di azienda che applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore non sembrano sussistere obblighi di versamento alla Cassa Edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili che, presumibilmente, risultano connessi all’attività prevalente ma che risultano meramente accessori».
20534-ParerePrec.n.12.2015 (CCNL e Cassa Edile).pdfApri