Con la delibera n. 32 del 30 aprile 2015, l’ANAC interviene sulle gare gestite da parte di Asmel per conto di 450 Comuni, anche a seguito dell’istanza dell’ANCE, che ha contestato la legittimità delle clausole dei bandi Asmel che impongono all’aggiudicataria il pagamento di un corrispettivo pari all’1,5 per cento dell’importo aggiudicato.
Secondo l’Autorità, il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel a r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall’art. 33 comma 3-bis del Codice dei contratti, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali.
Pertanto, chiarisce la delibera, la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d. l. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito.
In ragione di ciò, conclude l’ANAC, le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel, sono prive del presupposto di legittimazione.
Si allega il testo della delibera e si fa riserva di ulteriore commento.
20552-Delibera n. 32_2015.pdfApri