Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 maggio u.s., n. 65, ha esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato l’impugnativa, in particolare, della seguente:
– Legge della Regione Toscana n. 35 del 25/03/2015, “Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014”, in quanto l’art. 32, comma 2, contrasta con le disposizioni costituzionali che regolano la materia “ordinamento civile”;
e la non impegnativa, tra l’altro, delle seguenti:
– Legge Regione Valle d’Aosta n. 5 del 30/03/2015 “Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale)”;
– Legge Regione Toscana n. 41 del 31/03/2015 “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
– Legge Regione Umbria n. 10 del 02/04/2015 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative”;
– Legge Regione Lombardia n. 8 del 08/04/2015 “Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”;
– Legge Regione Toscana n. 42 del 03/04/2015 “Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità”;
– Legge Regione Puglia n. 14 del 07/04/2015 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”.