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Ministero del lavoro: pubblicato sulla G.U. il Decreto 8 aprile 2015 di determinazione della misura percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto di decontribuzione relativa all'anno 2015

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Sgravio contributivo sui premi di risultato erogati nel 2014 – Decreto 8 aprile 2015

3 Giugno 2015
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123/15 l’allegato decreto interministeriale 8 aprile 2015 contenente, tra l’altro, la determinazione della misura massima percentuale, relativa all’anno 2015, dello sgravio contributivo sulla quota di retribuzione di secondo livello (accordi territoriali o aziendali), in attuazione dei commi 67 e 68 dell’art. 1 della legge n. 247/07.
 
In particolare, con riferimento alle erogazioni riconosciute nell’anno 2014 e con effetto dal 1° gennaio 2015, lo sgravio contributivo è concesso nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore, tenuto conto della ripartizione del limite massimo complessivo di 391 milioni di euro, che prevede che il 62,5% di detta somma debba essere destinato alla contrattazione aziendale e che il 37,5% alla contrattazione territoriale.
 
Tra i requisiti per accedere all’agevolazione, il decreto ricorda che i contratti aziendali e territoriali, o di secondo livello, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, nel caso in cui ancora non lo fossero, a cura degli stessi datori di lavoro o dalle associazioni di riferimento presso la Direzione Territoriale del Lavoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in parola.  
 
Nel caso di contratti territoriali, qualora non   risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
 
La concessione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, ossia alla regolarità contributiva per la fruizione dei relativi benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
 
Con riferimento alla procedura, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 12/79, devono inoltrare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, apposita domanda all’Inps, utilizzando il canale telematico e seguendo le indicazioni di prossima emanazione fornite dall’Istituto previdenziale, che sarà cura dell’Ance rendere note tempestivamente.  
 
Ad ogni modo, la domanda di ammissione allo sgravio dovrà contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
e) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;    
e) ogni altra indicazione che   potrà   essere   richiesta dall’Istituto di Previdenza. 
  
Ai fini della determinazione del limite massimo individuale, la retribuzione contrattuale di riferimento è quella utilizzata per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale che non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, comprensiva delle erogazioni di cui al decreto in oggetto.
 
L’ammissione al beneficio contributivo avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall’Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, verrà assegnato a ciascuna domanda un numero di protocollazione informatico.

20758-Decreto 8 aprile 2015.pdfApri
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