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Entreranno in vigore il prossimo ottobre i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, che costituiranno un livello intermedio prima degli “edifici a energia quasi zero” previsti a partire dal 2019 per i nuovi edifici pubblici e dal 2021 per quelli privati

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Nuovi requisiti di prestazione energetica degli edifici: pubblicato il decreto

16 Luglio 2015
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, Supplemento Ordinario n. 39, il decreto ministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.
 
Le nuove regole – che entrano in vigore il 1° ottobre 2015 e sostituiscono quelle ad oggi fissate dal D.P.R. n. 59/2009 – sono state definite sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.
 
Il decreto legge n. 63/2013, recependo la Direttiva europea, aveva introdotto in Italia il concetto di “edificio a energia quasi zero”, ovvero un edificio ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno delle aree di pertinenza dell’edificio.
 
Il medesimo provvedimento aveva altresì stabilito i seguenti obblighi:
 
  • a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da Pubbliche Amministrazioni e di proprietà di queste ultime, tra cui gli edifici scolastici, dovranno essere edifici a energia quasi zero;
  • a partire dal 1° gennaio 2021, dovranno essere a energia quasi zero tutti gli edifici di nuova costruzione.
 
Il nuovo decreto ministeriale,che aggiorna anche la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia, definisce i requisiti degli edifici a energia quasi zero, e fissa nuovi standard energetici minimi degli edifici già a partire dal prossimo ottobre, costituendo così uno “step” intermedio.
 
Una delle principali novità introdotte è il cambiamento della metodologia di verifica del rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto: per determinare il valore limite di prestazione energetica di un edificio, al posto dell’attuale tabella da cui estrapolare tale valore in funzione dei gradi giorno e del rapporto di forma S/V dell’edificio (vedi l’allegato C del decreto legislativo n. 192/2005), occorrerà effettuare il calcolo del fabbisogno di energia per il cosiddetto “edificio di riferimento”, ovvero un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e tipologia di impianto, avente però le caratteristiche termiche ed energetiche (relative alla trasmittanza dell’involucro e al rendimento degli impianti) fissate dal decreto.
 
Si evidenzia che l’approccio in questo caso è prestazionale e non prescrittivo. Non occorre infatti che l’edificio reale soddisfi ogni singolo requisito prescritto dal decreto per l’edificio di riferimento, ovvero che le trasmittanze di ogni elemento (parete, infissi, solai, ecc.) e che le efficienze degli impianti corrispondano a quelle dell’edificio di riferimento: ciò che occorre è che invece la combinazione delle caratteristiche energetiche di progetto porti a un fabbisogno di energia primaria totale inferiore a quello derivante dal calcolo per l’edificio di riferimento.
 
Altra novità riguarda i servizi energetici da considerare ai fini del calcolo della prestazione energetica. Quest’ultima è infatti definita come la quantità di energia necessaria annualmente a soddisfare tutte le esigenze connesse a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensore e le scale mobili.
 
Nell’attuale disciplina, concorrono di fatto alla prestazione energetica globale dell’edificio soltanto il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Per quanto riguarda il raffrescamento, il quadro normativo permetteva la sola valutazione qualitativa della prestazione energetica dell’involucro, mentre servizi quali le scale mobili e gli ascensori non erano previsti.
 
In merito agli interventi sugli edifici esistenti, sono state maggiormente dettagliate le varie casistiche. In particolare, le ristrutturazioni importanti, già definite dal decreto legislativo n. 192/2005 e s.m.i., vengono suddivise in primo e secondo livello a seconda dell’entità dell’intervento.
 
Si sottolinea che le disposizioni del decreto si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della Direttiva 2010/31/UE.
 
In ogni modo, le Regioni, le Province autonome e i Ministeri competenti collaboreranno per la definizione e l’aggiornamento dei requisiti minimi degli edifici, della classificazione energetica, nonché delle metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, per promuovere una applicazione omogenea del decreto in esame su tutto il territorio nazionale.
 
Nella nota di approfondimento allegata si riporta un quadro sintetico dei principali contenuti del decreto.
 
Si sottolinea infine che il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato altri due provvedimenti, che definiscono:
  • le nuove Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
  • i modelli di relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.

21373-DM_requisiti_minimi_Allegato 2.pdfApri

21373-DM_requisiti_minimi_Appendice B-All 1.pdfApri

21373-DM_requisiti_minimi_Appendice A-All 1.pdfApri

21373-DM_requisiti_minimi_Allegato 1.pdfApri

21373-DM_requisiti minimi.pdfApri

21373-Nota di approfondimento_requisiti minimi.pdfApri
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