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Dal 1° luglio per i trasporti di merci pericolose su strada dovranno osservarsi le disposizioni (recepito con DM 16 gennaio 2015) contenute nella nuova versione dell’ADR

Archivio, Edilizia e territorio

ADR 2015: norme in vigore dal 1° luglio

7 Luglio 2015
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Dal 1° luglio per effetto di quanto previsto dal DM 16 gennaio 2015 (che ha recepito la Direttiva 2014/103/UE) i trasporti di merci pericolose su strada dovranno rispettare i contenuti della nuova edizione dell’ADR 2015. Per quanto di diretto interesse delle imprese edili si tratta, a titolo di esempio, di prodotti quali benzina, gasolio (utilizzati per il rifornimento delle macchine operatrici) gas in bombole ecc.. Le prescrizioni dell’ADR si applicano anche al trasporto di alcuni particolari tipi di rifiuto: oli esausti, batterie, manufatti in cemento-amianto, fanghi e terre da bonifica ecc..
 
Per maggiore semplicità si ricorda che:
  • In Europa il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall’Accordo ADR (acronimo di “Accord Dangereuses Route” ossia “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”).
  • Le norme di riferimento sono contenute negli allegati A (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi) e B (disposizioni sulla costruzione e sull’equipaggiamento di trasporto).
  • Per il trasporto dei rifiuti in regime ADR occorrono: appositi imballaggi, etichettatura ed iscrizione dei colli, documentazione di trasporto (DDT e Istruzione scritta), mezzi di estinzione incendio, equipaggiamenti diversi, formazione del personale (c.d. patentino ADR).
  • L’ADR viene aggiornato al progresso tecnico con cadenza biennale: dal 1° gennaio di ogni anno dispari (ora 2015) è in vigore la nuova revisione ADR in forma transitoria fino al 30 giugno (lasciando facoltà di scegliere se rispettare la revisione precedente o quella nuova). Entra in vigore in forma definitiva dal 1° luglio dello stesso anno.
  • Le merci pericolose sono identificate attraverso la cosiddetta classificazione ONU (numero a quattro cifre). Attenzione perché i criteri che determinano la pericolosità adottati dalla classificazione europea CER sono diversi da quelli previsti dall’ADR.
  • Le prescrizioni di diretto interesse per il settore edile sono contenute soprattutto nella parte 1 (disposizioni generali, definizioni, esenzioni), parte 2 (classificazione delle merci pericolose) parte 3 (lista delle merci pericolose: quantità limitate ed esenti).
  • Alcune materie ed oggetti possono avere una più specifica regolamentazione anche in apposite norme nazionali (es. esplosivi).
  • Per le sanzioni applicabili v. art. 168 del Codice della Strada.
 
Per quanto di immediato interesse del settore (es. combustibile per il rifornimento delle macchine operatrici in cantiere), premesso che nulla è stato cambiato rispetto ai quantitativi esenti e alle prescrizioni già note contenute nelle sezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4., le novità di maggior rilievo riguardano:
  • il criterio di calcolo della quantità massima totale consentita di materie liquide di cui alla tabella 1.1.3.6.3: mentre finora si considerava la capacità nominale del recipiente, d’ora in avanti è determinante la quantità totale, espressa in litri, di merci pericolose contenute all’interno;
  • al nuovo punto 1.1.3.10 viene introdotta l’esenzione per il trasporto delle lampade da illuminazione, purché non contengano materiale radioattivo o mercurio in quantità superiore a 1kg.
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