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Una recente sentenza del Consiglio di stato afferma che il proprietario incolpevole di un sito inquinato non è tenuto ad effettuare gli interventi di bonifica prescritti dalla P.A.

Archivio, Edilizia e territorio

Dal Consiglio di Stato alcuni chiarimenti su a chi spetta la bonifica di un sito inquinato

28 Luglio 2015
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Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3544 del 16 luglio 2015, ha affermato che il proprietario di un sito inquinato, che non risulti essere autore dell’inquinamento, non deve provvedere alle operazioni di bonifica.
 
Secondo i giudici, dalle disposizioni contenute nel d.lgs n. 152/2006 (codice dell’ambiente), si può sostenere che, se il responsabile dell’inquinamento non è individuabile, gli interventi necessari sono adottati dalla P.A. competente. Tali spese però potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento, chiedendo al proprietario il rimborso, il quale risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4).
 
Il caso: La sentenza tratta di un area inquinata all’interno di un sito di interesse nazionale, nella quale operano una serie di aziende esercenti commercio all’ingrosso. Il complesso immobiliare consta di una superficie di circa 48.400 mq di suolo che, in passato, ospitava gli stabilimenti industriali di una società attiva nella produzione di fibre sintetiche. È inoltre presente anche una raffineria nelle vicinanze del complesso. La società proprietaria dell’area aveva prodotto, di sua iniziativa, un piano di caratterizzazione del sito presumendo che l’area potesse presentare concentrazioni di inquinanti superiori a quelle previste dalla normativa di settore. Successivamente, il Ministero dell’ambiente aveva indetto una conferenza di servizi con la quale chiedeva al proprietario un nuovo piano di caratterizzazione secondo dettagliate indicazioni prescritte nel verbale.
 
La decisione: Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il verbale della conferenza di servizi con il quale alla società, nella veste di mera proprietaria dell’aria inquinata, pur non essendo l’autrice dell’inquinamento (risalente a molti decenni addietro ed imputabile ad altri soggetti giuridici), era stato intimato di eseguire la caratterizzazione del sito secondo le prescrizioni indicate nel verbale stesso.
Il proprietario incolpevole quindi, secondo i giudici, non deve provvedere alla caratterizzazione del sito ma, sarà nel caso responsabile sul piano patrimoniale ed a tal titolo sarà tenuto, al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
 
La giurisprudenza: Tale decisione è stata presa anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. (sentenza 4 marzo 2015) la quale, commentando la direttiva 20014/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, riporta: “il diritto dell’Unione non è di ostacolo ad una normativa nazionale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi”.
 
 
In allegato la sentenza 3544 del 16 luglio 2015

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