Si tratta in particolare dei seguenti provvedimenti:
· LR Umbria 1/2015 “Testo Unico del governo del territorio e materie correlate” (Consiglio dei Ministri del 27/3/2015)
La nuova legge viene contestata in numerose parti che riguardano, tra l’altro:
– le definizioni degli interventi edilizi (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ecc.) che contrastano con quelle fornite dallo Stato nell’art. 3 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”. La Consulta con la sentenza 309/2011 ha chiarito infatti che le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del TUE costituiscono un principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio e pertanto le Regioni non possono modificarle;
– la disciplina dello strumento territoriale di livello regionale che contrasta con la disciplina dei piani paesaggistici regionali contenuta nel D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”;
– l’estensione della Scia obbligatoria ad interventi che la normativa statale assoggetta a permesso di costruire o in alternativa a Dia;
– il rinvio alla nuova disciplina regionale degli standard urbanistici ed edilizi contenuta nel Regolamento regionale 2/2015, che disapplica il DM 1444/1968 comprese le norme sulle distanze, omettendo di richiamare le disposizioni in materia contenute nel Codice civile.
· LR Veneto 4/2015 (Consiglio dei Ministri del 18/5/2015)
Viene impugnato l’art. 8, comma 1, lettera a) che dà attuazione a livello regionale all’art. 2 bis del Dpr 380/2001, inserito dalla Legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge 69/2013.
L’art. 2 bis del TUE permette alle Regioni di introdurre deroghe alle disposizioni del DM 1444/1968 in tema di standard urbanistici ai fini della realizzazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente.
La norma del Veneto sarebbe illegittima perché introduce deroghe non solo ai limiti di distanza fra costruzioni, ma anche ai limiti di altezza e di densità edilizia ed inoltre ammette tali deroghe anche per interventi puntuali, non inseriti all’interno di uno strumento attuativo, contrastando in questo modo con l’interpretazione dell’art. 2 bis Dpr 380/2001 già fornita dalla Corte Costituzionale. Nella sentenza 134/2014 la Consulta ha ribadito che la disciplina delle distanze fra le costruzioni rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e che le Regioni possono prevedere deroghe alle distanze minime solo se inserite nella disciplina di un assetto complessivo e unitario di una determinate zona (vedi Distanze: la Corte Costituzionale chiarisce i limiti delle Regioni).
· LR Liguria 11/2015 di modifica della LR 36/1997 “Legge urbanistica regionale” (Consiglio dei Ministri 6/6/2015)
La nuova legge viene contestata in diverse parti ritenute contrastanti con le disposizioni sulla pianificazione paesaggistica regionale contenute nel D.lgs. 42/2004 ed inoltre in relazione ad una norma che ammette distanze inferiori a quelle minime di legge anche fra fabbricati posti all’esterno dei piani attuativi (art. 61 che aggiunge la lettera d-bis all’art. 53, comma 1), contrastando con l’interpretazione dell’art. 2 bis Dpr 380/2001 già fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza 134/2014;
· LR Marche 16/2015 (Consiglio dei Ministri del 11/6/2015)
Anche in questo caso viene impugnata la norma (art. 10 che sostituisce l’art. 35 della LR 33/2014) che dà attuazione a livello regionale all’art. 2 bis del Dpr 380/2001.
Tale disposizione regionale viene ritenuta illegittima perché estende la deroga alle distanze anche ad interventi su singoli edifici contrastando anch’essa con l’interpretazione dell’art. 2 bis Dpr 380/2001 fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza 134/2014.
· LR Marche 17/2015 contenente misure di semplificazione in materia edilizia (Consiglio dei Ministri del 23/6/2015)
Vengono impugnate, tra l’altro, le norme relative all’estensione del campo di applicazione dell’attività edilizia libera e della SCIA, nonché la definizione delle variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo.
Questo inasprimento del contenzioso costituzionale fra Stato e Regioni conferma l’urgenza di arrivare ad una riforma organica a livello nazionale del governo del territorio che:
– dia copertura legislativa a livello statale a molti degli istituti introdotti dalle leggi regionali (perequazione, compensazione, premialità) che intervengono sul regime della proprietà, materia di competenza esclusiva dello Stato;
– tenga conto, nel ridisegnare la pianificazione territoriale ed urbanistica, del nuovo quadro istituzionale (ridimensionamento delle Province, costituzione delle Città metropolitane) varato dalla Legge 56/2014;
– affronti una volta per tutte il problema del raccordo fra governo del territorio e tutela del paesaggio e quindi fra piani urbanistici e territoriali e piani paesaggistici
– contenga una disciplina della riqualificazione urbana, che nell’ottica di contenere il consumo di suolo, sia in grado di rendere realmente agevoli, economicamente sostenibili e diffusi gli interventi anche puntuali sul patrimonio edilizio esistente.