CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (DDL 3098/C).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 5
E’ stata eliminata la disposizione introdotta dalla Commissione che – a modifica dell’art. 20 della L. 241/1990 – prevedeva che nei casi di silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte l’amministrazione competente potesse procedere in via di autotutela solo mediante la revoca del provvedimento (ai sensi dell’art. 21-quinquies) e non più anche mediante annullamento d’ufficio (ai sensi dell’art. 21-nonies).
Conseguentemente, è stato precisato che il termine ultimo di diciotto mesi dall’adozione del provvedimento amministrativo – introdotto dal testo – per l’annullamento d’ufficio del provvedimento ai sensi del sopracitato art. 21-nonies riguarda anche i provvedimenti formatisi a seguito di silenzio-assenso.
Emendamento 5.11 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 7
Nell’ambito della delega per la riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, viene integrato il criterio di delega sulla razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti. In particolare, viene prevista l’introduzione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate.
Emendamento 7.501 della Commissione
Il provvedimento, “collegato” alla manovra economica 2015, contiene numerose disposizioni di delega al Governo nonché norme di diretta attuazione, volte a razionalizzare e semplificare l’organizzazione della Pubblica Amministrazione.
Tra le norme di delega si evidenziano quelle in materia di: conferenza di servizi e segnalazione certificata di inizio attività di cui alla L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Tra le norme di diretta applicazione si segnalano, altresì, quelle in materia di silenzio-assenso e autotutela amministrativa di cui alla suddetta L. 241/1990.
Il provvedimento torna ora all’esame del Senato.
– DDL su “Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori” (DDL 2453/C).
La Commissione Lavoro ha licenziato, in prima lettura, in sede legislativa, il provvedimento in oggetto nel testo approvato in sede referente.
Il testo apporta alcune modifiche alla disciplina sulla corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga, di cui alla legge n. 4/1953. In particolare, prevede che l’obbligo di consegna del prospetto paga operi non solo al momento della corresponsione della retribuzione al lavoratore ma, indipendentemente dall’effettiva corresponsione della retribuzione medesima, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione.
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” (DDL 3201/C)
La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo emanato dal Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 3
Con riferimento alle modifiche previste dal testo, all’art. 163 del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), viene precisato che, nel caso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non può
essere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari.
Emendamento 3.9 del Relatore identico a 3.25 e 3.8 a firma di Parlamentari
Aggiuntivo
Viene modificato l’art. 181 della Legge fallimentare allungando da 6 a 9 mesi il termine concesso per l’omologazione del concordato preventivo.
Emendamento 3.26 a firma di Parlamentari
Art. 4
Viene riscritta la norma del testo sulla disciplina del concordato preventivo nella legge fallimentare, precisando i requisiti della proposta, gli obblighi del commissario giudiziale e le modalità di adesione alla proposta, a modifica degli artt. 160, 161, 163, 165, 172 e 178.
In particolare, viene previsto che:
– la proposta di concordato deve soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari. Al riguardo, viene precisato che tale disposizione non si applica al concordato con continuità aziendale;
– la proposta di concordato deve indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
-all’apertura della procedura di concordato preventivo il tribunale ordina al ricorrente di consegnare entro 7 giorni al commissario giudiziale copia digitale delle scritture contabili;
-il commissario giudiziale deve comunicare al PM tutti i fatti rilevanti a fini di indagine penale e dei quali venga a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni;
– nella relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, il Commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate alle azioni risarcitorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
Emendamento 4.2 (nuova formulazione) del Relatore identico a 4.05 e 4.01 a firma di Parlamentari
Art. 5
Viene modificata la norma del testo che estende dai 2 ai 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il periodo in cui vige l’incompatibilità alla nomina di chi ha concorso al dissesto dell’impresa, escludendo che possa svolgere l’incarico di curatore colui che ha, in qualsiasi tempo, concorso a cagionare il dissesto, eliminando ogni riferimento temporale.
Viene, altresì, soppressa la disposizione del testo che prevedeva che il curatore fallimentare dovesse essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che permettano il rispetto dei tempi previsti dal programma di liquidazione.
Con riferimento alla modalità di nomina del curatore, previste dal testo, e volte a demandare alla sentenza dichiarativa di fallimento la motivazione sulla sussistenza dei requisiti della nomina a curatore, viene disposto che il curatore debba essere nominato tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi già presentati.
Emendamenti 5.1 identico a 5.5 e 5.6 a firma di Parlamentari, 5.2 del Relatore
Art. 8
Viene modificata la norma del testo sullo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. A tale riguardo, viene precisato che alla data di presentazione del ricorso lo scioglimento riguarda i contratti “ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti” (come previsto in sede di correzione formale).
Articoli aggiuntivi
Vengono introdotti incentivi fiscali alle parti che si sono avvalse nel 2015 delle procedure di negoziazione assistita e di arbitrato delineate dal capo II del Dl 132/2014. In particolare, in caso di successo del ricorso a tali modalità alternative di risoluzione delle controversie, la parte ha diritto per il 2016 a una detrazione d’imposta commisurata al compenso versato all’avvocato o all’arbitro, fino a 250 euro (con un limite di spesa di 5 milioni di euro). Vengono definite le modalità per usufruire della detrazione.
Emendamento 21.0105 del Relatore
Viene modificato l’art. 8 della Legge 3/2012, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, per consentire anche ai Consorzi Fidi, autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del Dlgs 385/1993, e agli intermediari finanziari, assoggettati al controllo della Banca d’Italia, di prestare le garanzie richieste in sede di presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore. Le associazioni antiracket e antiusura, purché iscritte nell’albo tenuto dal Ministero dell’Interno, possono destinare contributi per agevolare il recupero dal sovraindebitamento, il cui rimborso potrà essere regolato nella proposta di accordo o di piano.
Emendamento 11.03 a firma di Parlamentari
Viene inserito nel testo del provvedimento l’art. 3 del Dl 92/2015, in corso di conversione alla Camera dei Deputati, recante misure per garantire l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetti di sequestro giudiziario (ILVA).
Emendamento 21.04 del Governo
Art. 1 del disegno di legge di conversione
Con riferimento alla predetta norma di cui all’art. 3 del Dl 92/2015, vengono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla sua base.
Dis 1 del Relatore
Il provvedimento prevede, in particolare, misure in materia, tra l’altro, di procedure concorsuali, procedure esecutive, fiscale e processo telematico.
Il decreto legge che scade il 26 agosto p.v. passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (Atto n. 173).
La Commissione Trasporti ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall’articolo 698 del Codice della navigazione, come modificato dall’art, 3 del D.Lgs 151/2006, che prevede che con decreto del Presidente della Repubblica – su proposta del Ministro delle Infrastrutture e del trasporti, d’Intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita l’agenzia del Demanio – siano individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, gli aeroporti e i Sistemi aeroportuali di Interesse nazionale quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell’ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nel progetti europei TEN.
Il Piano, in particolare, individua un totale di 38 aeroporti, suddivisi in 10 bacini territoriali di traffico:12 aeroporti (evidenziati in un’apposita Tabella) sono qualificati di particolare rilevanza strategica e ulteriori 26 aeroporti di interesse nazionale.
Il provvedimento, dopo l’espressione del parere della corrispondente Commissione del Senato, tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.