La normativa nota con il nome “Seveso” riguarda la previsione di misure per prevenire incidenti rilevanti (emissioni, incendi, esplosioni di grande entità) connessi con la presenza negli impianti produttivi di determinate sostanze chimiche altamente pericolose per la salute umana e l’ambiente nonché di misure per limitarne le conseguenze.
Tale normativa è ora contenuta nel Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (pubblicato nella G.U. n. 161 del 14/7/2015, suppl. ord. n. 38) che dà attuazione alla Direttiva 2012/18/UE ed entra in vigore il 29 luglio 2015, abrogando a partire da tale data il D.lgs. 334/1999 (che a sua volta aveva dato attuazione alla precedente Direttiva 96/82/CE).
Il D.lgs. 105/2015 presenta risvolti di interesse del settore perché una delle misure di prevenzione degli incidenti rilevanti negli stabilimenti dove sono presenti le sostanze ritenute pericolose di cui all’Allegato 1 è rappresentata dal cd. controllo dell’urbanizzazione ossia dal mantenimento di opportune distanze di sicurezza fra gli stabilimenti industriali, i nuovi insediamenti e le infrastrutture e quindi dalla necessità di una pianificazione urbanistica adeguata a queste esigenze.
Il controllo dell’urbanizzazione
Premesso che il D.lgs. 105/2015 non si applica, tra l’altro, a stabilimenti militari, trasporto di sostanze pericolose su strada, ferrovia, idrovia o per via aerea, cave e miniere, discariche di rifiuti (art. 3), la disciplina dell’assetto del territorio e del controllo dell’urbanizzazione per prevenire gli incidenti rilevanti (art. 22 del D.lgs. 105/2015 che sostituisce l’art. 14 del D.lgs. 334/1999) riguarda:
– insediamenti di nuovi stabilimenti;
– modifiche agli stabilimenti esistenti ai sensi dell’art. 18 comma 1;
– nuovi insediamenti o infrastrutture intorno agli stabilimenti esistenti qualora possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
In particolare, i comuni, nell’elaborazione dei piani urbanistici, devono individuare e disciplinare le aree interessate dalla presenza di stabilimenti “Seveso”, prevedendo opportune distanze di sicurezza fra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le principali vie di trasporto, ecc.
A tal fine ai piani urbanistici dovrà essere allegato un elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti” (ERIR) predisposto sulla base di apposite linee guida del Ministero delle infrastrutture ed aggiornato ogni volta che si procede a variazioni dello strumento urbanistico che interessino tali aree.
Qualora non sia stato adottato l’elaborato tecnico ERIR, il rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi stabilimenti, modifiche di stabilimenti esistenti, nuovi insediamenti o infrastrutture intorno agli stabilimenti esistenti è subordinato all’acquisizione del parere positivo del Comitato Tecnico Regionale (CTR) – istituito dal Ministero dell’interno in ciascuna Regione – circa la conformità del progetto ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 22 del D.lgs. 105/2015 e al decreto del Ministro delle infrastrutture previsto dall’art. 22, comma 3 contenente le linee guida per la pianificazione territoriale ed urbanistica.
In questo quadro alle Regioni è affidato il compito di coordinare la normativa urbanistica con quella del D.lgs 105/2015 e con le linee guida del DM infrastrutture, mentre gli enti territoriali di area vasta (province e città metropolitane) individuano, nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli incidenti negli stabilimenti “Seveso”.
Le linee guida del Ministero delle infrastrutture
Le linee guida per la pianificazione territoriale ed urbanistica delle zone interessate dagli stabilimenti “Seveso” verranno emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 105/2015 (ossia entro il 28 luglio 2016) e individueranno:
– gli elementi da tenere in considerazione nel quadro conoscitivo relativo al territorio interessato da potenziali scenari di incidente rilevante;
– i criteri per l’eventuale adozione da parte delle Regioni, nell’ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell’ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree interessate da scenari di danno;
– i criteri di semplificazione e l’unificazione dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell’urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.
Fino all’adozione delle linee guida resta in vigore il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001.
In allegato il D.lgs. 105/2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”
21465-D.lgs. 105-2015.pdfApri