Il TAR Campania – Salerno (Sez. I, Sentenza 6 luglio 2015, n. 1495) ha annullato il provvedimento del Comune che, data l’assenza di nuovo permesso di costruire, ordinava la rimozione entro 15 giorni delle strutture in legno di carattere stagionale installate all’interno di uno stabilimento balneare.
La questione verte sulla necessità o meno di acquisire un nuovo permesso di costruire per il soggetto che intenda reinstallare, a inizio stagione, strutture già assentite nella stagione precedente e poi rimosse conformemente al carattere stagionale delle stesse.
A questo proposito il TAR evidenzia che “l’esigenza di smontaggio delle strutture al termine della stagione balneare non delimita temporalmente l’efficacia del predetto permesso di costruire, ma integra una mera modalità esecutiva delle stesse siccome destinate ad essere rimontate nella stagione successiva, fermo restando il loro carattere di fondo, cui si correla la necessità di acquisire il permesso di costruire ai fini della loro reiterata realizzazione”.
Nel caso di specie, poiché il permesso di costruire non conteneva specifiche indicazioni sulla facoltà o meno di reiterazione delle strutture, anche volendo limitare il contenuto abilitativo all’installazione delle strutture una tantum, afferma il TAR, la nuova richiesta del permesso di costruire dovrebbe considerarsi inutiliter datum ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
La previsione, infatti, stabilisce che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo anche “le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni”.
In allegato la Sentenza 6 luglio 2015, n. 1495