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Tra le osservazioni di interesse del settore: disciplina del part time in edilizia; licenziamento per fine cantiere; interpretazione autentica della trasferta; valutazione del rischio rumore tramite le banche dati della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro; invio telematico notifica preliminare anche alle Casse edili.

Archivio, Governo e Parlamento

Jobs Act: i Pareri delle Commissioni Lavoro sugli Schemi di D.Lgs attuativi della L.183/2014.

6 Agosto 2015
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Le Commissioni Lavoro della Camera dei Deputati e del Senato hanno reso al Governo pareri favorevoli con osservazioni sugli Schemi di decreto legislativo, attuativi della L.183/2014 (c.d. Jobs Act), recanti:
– “Diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” (Atto n. 176 – Relatori On. Chiara Gribaudo del Gruppo PD e Sen. Maurizio Sacconi del Gruppo AP (NCD-UdC), Presidente della Commissione);
– “Diposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” (Atto n. 177 – Relatori On. Carlo Dell’Aringa e Sen. Annamaria Parente del Gruppo PD);
– “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale” (Atto n. 178– Relatori On. Antonio Boccuzzi e Sen. Stefania Pezzopane del Gruppo PD);
-“Diposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” (Atto n. 179 – Relatori On. Patrizia Maestri e Sen. Pietro Ichino del Gruppo PD).
Nel corso dell’esame degli Schemi suddetti Camera e Senato hanno svolto un apposito ciclo auditivo a cui ha partecipato anche l’ANCE (si veda la notizia di  “Interventi” dell’8 luglio 2015) .
 
Tra le numerose osservazioni rese nei pareri delle Commissioni, alcune delle quali richieste ed auspicate dall’ANCE,  si evidenziano in particolare, le seguenti:
 
Atto 176
 
Parere Camera:
 
–         “dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente: ART. 26-bis. – (Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). – 1. All’articolo 5 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. I contratti collettivi del settore dell’edilizia possono determinare, per la categoria degli operai, condizioni e modalità della prestazione lavorativa nell’ambito del contratto di lavoro a tempo parziale”;
 
–         “all’articolo 20, comma 1, lettera r), capoverso ART. 302-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: laddove il presente decreto non contiene disposizioni tecniche specifiche con le seguenti: laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva” (l’osservazione riguarda la sostituzione dell’art.302-bis del D.Lgs 81/2008, sul potere di disposizione, operata dallo Schema. Nella nuova formulazione si prevede che gli organi di vigilanza impartiscano disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi laddove il D.Lgs 81 non contenga disposizioni tecniche specifiche, eliminando quindi il riferimento alla volontarietà dell’adozione delle norme tecniche e buone prassi da parte del datore di lavoro);
 
–         “nell’ambito delle disposizioni del Capo III del Titolo I del provvedimento, in materia di salute e sicurezza del lavoro, in analogia con quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, lettera n), si valuti l’opportunità di prevedere che con decreto ministeriale si proceda alla definizione delle qualifiche minime richieste ai montatori e manutentori di apparecchi da sollevamento e gru per l’edilizia”;
 
–         “si valuti la possibilità di affidare alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare criteri e parametri oggettivi per l’individuazione delle imprese a basso, medio e alto rischio che tengano conto della dimensione delle imprese, nonché della quantità, dell’intensità e dell’interferenza dei rischi effettivi aziendali, prevedendo che il decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008 sia elaborato sulla base di tali criteri e parametri, che dovrebbero assumere rilevanza anche ai fini dello svolgimento delle attività di formazione”.
Parere Senato
 
–         “nell’ambito del percorso di semplificazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi, si propone di introdurre per il settore specifico dell’edilizia una norma di interpretazione autentica che definisca e disciplini il licenziamento per fine cantiere e per esaurimento delle diverse fasi lavorative”;
 
–         “valutare l’inserimento di una specifica previsione volta a chiarire che i contratti collettivi del settore dell’edilizia prevedono già per la categoria degli operai specifiche modalità di attuazione della disciplina contrattuale del part-time, necessaria in considerazione delle peculiarità che caratterizzano le attività edili, al fine di contrastare il ricorso improprio a tale tipologia contrattuale con l’individuazione di specifici limiti quantitativi relativi alle assunzioni di operai”;
 
–         “al fine di arginare il consistente contenzioso sulla differenza dell’imponibile contributivo dei lavoratori in trasferta (articolo 51, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) rispetto a quello previsto per i lavoratori trasfertisti (articolo 51, comma 6), la presente Commissione segnala l’opportunità di valutare l’introduzione di una norma di interpretazione autentica anche con riferimento al precitato comma 6 dell’articolo 51 del TUIR per chiarire il trattamento contributivo effettivamente applicabile ai trasfertisti”;
 
–         “si propone, inoltre, di prevedere in via subordinata l’introduzione di una disposizione che stabilisca dei limiti temporali che definiscano in maniera inequivocabile il passaggio dalla trasferta occasionale alla trasferta abituale, con contestuale norma di interpretazione autentica che riconosca sino alla nuova disposizione l’applicabilità per tali fattispecie dell’articolo 51, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”;
 
–         “con particolare riferimento alla valutazione del rischio rumore, si ritiene opportuno consentirne l’effettuazione tramite il ricorso alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”;
 
–         “anche al fine di ottimizzare l’interazione tra i diversi organi e di consentire, nella fase preliminare delle opere, una mappatura di tutti i lavori edili sul territorio, è essenziale consentire su scala nazionale l’invio telematico della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche alle Casse Edili nonche´ sanzionare il mancato aggiornamento”;
–         “semplificare ulteriormente il processo di valutazione dei rischi eliminando adempimenti inutili, come l’esposizione in cantiere della Notifica preliminare o il requisito della «data certa» (articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008) previsto per il Documento per la Valutazione dei Rischi (ed erroneamente per il piano operativo di sicurezza), che costituiscono una notevole complicazione burocratica per le imprese”;
 
–         “evitare in materia di sicurezza del lavoro negli appalti e nei cantieri la sovrapposizione di normative che sebbene distinte (per gli appalti endoaziendali e per i cantieri temporanei o mobili) possono ingenerare nelle imprese e nella giurisprudenza il dubbio circa la normativa applicabile; a tal proposito si raccomanda di definire meglio il campo di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, puntualizzando che tale disciplina non opera in relazione a piccoli lavori la cui ridotta entità non ne giustifichi l’applicazione, fatta eccezione per le attività di cui all’allegato XI del summenzionato decreto”.
 
Atto 177
 
Parere Camera:
 
–         “individuare, in attesa della conclusione del processo di revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, un percorso graduale di implementazione delle diverse linee di intervento contenute nel decreto, sviluppando in modo più dettagliato le previsioni contenute nell’articolo 2, comma 2, le quali lasciano margini per la definizione di una disciplina transitoria e per la individuazione di precise scadenze per il percorso di riforma”.
Parere Senato:
–         “con riferimento a Italia Lavoro S.p.A. valutare se, anziche´ procedere al suo scioglimento e affidarne la fase liquidatoria al presidente dell’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), non sia piùutile il suo mantenimento in essere come struttura in house dell’Anpal”;
 
–         “specificare che le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori siano “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “ (ad esempio vi si fa riferimento all’articolo 6, comma 4, laddove vengono indicate le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti senza alcuna specificazione sulla rappresentatività)”.
 
Atto 178
 
Parere Camera:
 
–         “individuare, anche in sede di applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, opportune misure al fine di garantire che l’esercizio delle funzioni di vigilanza rimesse all’Ispettorato sia adeguatamente coordinato con le attività di competenza dell’INAIL e dell’INPS, in modo da permettere di tradurre nel modo più immediato possibile gli accertamenti ispettivi nell’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori e da consentire un efficace svolgimento degli adempimenti in materia di accertamento della erogazione di prestazioni non dovute, di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali”.
 
Parere Senato:
 
–         “valutare l’utilità di istituire presso l’Ispettorato, senza oneri aggiuntivi e coordinando le banche dati esistenti, una Banca Dati Unica nazionale delle ispezioni del lavoro, quale strumento operativo da consultare prima di ogni verifica ispettiva e da implementare immediatamente dopo l’accesso in azienda”.
 
Atto 179
 
Parere Camera:
 
–         “all’articolo 4, comma 2, si valuti l’opportunità di chiarire, eventualmente anche in sede applicativa, che il limite di durata massima complessiva di trenta mesi dei trattamenti di integrazione salariale ivi previsto per le imprese dell’edilizia e affini, si intende riferito a ciascuna unità produttiva e, conseguentemente, a ciascun cantiere, nonché di identificare in modo univoco le tipologie di impresa alle quali si applica la disciplina ivi prevista”;
 
–         “con riferimento alle disposizioni dell’articolo 24, comma 4, ai sensi delle quali, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, le parti devono dichiarare espressamente la non percorribilità della causale relativa al contratto di solidarietà, si valuti la possibilità di prevedere un’esclusione per le imprese edili e affini, in ragione della specialità loro riconosciuta dall’articolo 4, comma 2”;
 
–         “si valuti l’opportunità di chiarire in modo univoco che le disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui al Titolo II si applicano anche ai datori di lavoro che non abbiano natura imprenditoriale, verificando, in particolare, con riferimento all’articolo 26, comma 7, primo periodo, la possibilità di sostituire le parole: «alle imprese» con le seguenti: «ai datori di lavoro»;
 
–         “Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, si valuti la possibilità di chiarire, anche in sede applicativa, che nel computo del periodo di impiego nell’attività appaltata si tenga in ogni caso conto dell’attività svolta nell’ambito di appalti riferiti ad una pluralità di servizi”.
 
Parere Senato:
 
–         “All’articolo 4, comma 2, occorre chiarire che il limite di durata massima complessiva di 30 mesi dell’intervento ordinario e straordinario della CIG, anche nel settore edilizio, si riferisce a ciascuna unità produttiva: ciò che in quel settore significa, in particolare, il riferimento a ciascun cantiere”;
 
–         “valutare l’opportunità di un superamento della differenza di contribuzione per la CIGO tra le imprese industriali di dimensioni minori, che godono di sgravi ed esenzioni, e quelle di dimensioni maggiori, poiché´ la differenziazione genera una distorsione del nostro sistema industriale, disincentivando la crescita delle aziende. Allo scopo, si invita pertanto il Governo a prevedere un’aliquota contributiva CIGO della medesima entità per tutti i tipi di aziende”.
 
Gli Schemi torneranno ora al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione ed, in tale sede, il Governo potrà tener conto dei pareri obbligatori ma non vincolanti resi dal Parlamento.

 

Si veda precedente del 26 giugno 2015.
 
In allegato i pareri approvati dalle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.

21653-Parere approvato dalla Commissione Lavoro Senato.pdfApri

21653-Parere approvato dalla Commissione Lavoro Camera.pdfApri
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