Trasmessa dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 12319/2015, la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto il ricorso avanzato dall'Unci per l'annullamento della circolare del Ministero del Lavoro concernente gli Organismi Paritetici Edili e i soggetti legittimati all'attività formativa.
Con l’allegata Circolare n. 12319 del 29 luglio scorso, il Ministero del Lavoro ha trasmesso, ai fini di consentirne una più ampia diffusione, la Sentenza Tar Lazio, Sez. Terza Bis – n. R.P.C. 8765/2015, depositata in data 30/06/2015, con la quale il suddetto Tribunale ha respinto il ricorso avanzato dall’UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e dalla CONFSAL (confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) per l’annullamento della Circolare del Ministero stesso n. 13/2012 (Cfr.Comunicazione Ance del 5/06/2013) concernente gli organismi paritetici nel settore edile e i soggetti legittimati all’attività formativa.
In particolare, il Tribunale, nel dichiarare non condivisibili le censure della parte ricorrente, già disattese con un precedente ricorso (Sentenza Tar Lazio, sez. Terza bis, 7 agosto 2014, n. 8865), ha ribadito la legittimità della circolare suddetta, in quanto i dati presi a riferimento dal Ministero del Lavoro per la determinazione della maggiore rappresentatività in termini comparativi, ai fini dell’individuazione degli organismi paritetici deputati alla formazione in materia di salute e sicurezza nel settore edile, ex art. 2, comma 1, lett.ee) del D.Lgs. n. 81/2008, sono tradizionalmente individuati e periodicamente riveduti e trasmessi dalle stesse OO.SS. (numero imprese associate, lavoratori occupati, diffusione territoriale, partecipazione, effettiva alle relazioni industriali, criteri confermati dalla giurisprudenza).
Il Dicastero, quindi, nel confermare che possono definirsi “organismi paritetici” solo gli “enti bilaterali di emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività, in termini comparativi” e riportando l’elenco dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali che risultano, al momento, comparativamente più rappresentative nel settore edile, tra cui quello sottoscritto da Ance, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, ha confermato quanto più volte segnalato al Ministero del Lavoro da parte dall’Ance stessa.
E’ stato inoltre chiarito, con la sentenza parimenti allegata, che “la Circolare impugnata si pone come un chiarimento per gli uffici ispettivi del lavoro in ordine alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in relazione al coinvolgimento nell’attività formativa degli “organismi paritetici” di cui all’art. 2, comma 1, lett.ee) del D.lgs. n. 81/2008, sicché nessun difetto di motivazione appare predicabile, nel momento in cui, sulla base dei soggetti da identificare “al momento” quali organismi paritetici dotati di maggiore rappresentatività sul territorio nazionale in termini comparativi e nella cui nozione dunque non rientrano tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.
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