Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 è stata pubblicata la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, approvata dal Parlamento lo scorso 4 agosto (vedi
P.A.: dal Senato il via libera definitivo alla riforma) che contiene numerose deleghe all’Esecutivo per riformare la pubblica amministrazione (conferenza di servizi, Scia) nonché alcune norme di immediata applicazione (silenzio assenso, autotutela amministrativa).
La Legge 124/2015 entra in vigore il 28 agosto 2015 e pertanto per quanto di interesse del settore:
– le deleghe al Governo per la riforma della disciplina della conferenza di servizi (art. 2) e della Segnalazione certificata di inizio attività (art. 5) dovranno essere esercitate entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge e cioè entro il 28 agosto 2016;
– l’emanazione del regolamento per la semplificazione e l’accelerazione di taluni procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività imprenditoriali che verranno individuati con lo stesso regolamento (art. 4) deve avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e cioè entro il 24 febbraio 2016;
– le norme in tema di silenzio assenso (art. 3 che introduce l’art. 17 bis nella Legge 241/1990) e di esercizio del potere di autotutela da parte delle p.a. (art. 6 che modifica gli articoli 19, 21, 21 quater e 21 nonies della Legge 241/1990) entrano in vigore fin da subito il 28 agosto 2015.
Il Ministero della semplificazione e pubblica amministrazione ha già iniziato a lavorare alla predisposizione del decreto legislativo contenente la riforma della disciplina della conferenza di servizi, in ottemperanza ai criteri di delega elencati nell’art. 2.
In particolare, la nuova normativa, in relazione alla quale l’Ance ha già fatto pervenire alcune prime osservazioni, dovrebbe basarsi sulla distinzione fra conferenza “asincrona” che si svolge per via telematica e al massimo entro 60 e conferenza “sincrona”, alla presenza dei rappresentanti delle p.a. che devono rendere gli atti di assenso e che dovrebbe riguardare solo alcuni tipi di procedimenti.
In allegato la Legge 124/2015