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Consiglio di Stato esprime alcuni chiarimenti sul rapporto tra certificazione di qualità (Uni En Iso) e qualificazione in gara, precisando che il relativo certificato è riferito in generale agli aspetti gestionali nel loro complesso e dimostra il possesso del requisito in capo al concorrente, indipendentemente delle attività cui sia riferito

Archivio, Opere pubbliche

Appalti pubblici: richiesta della certificazione di qualità

11 Settembre 2015
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La certificazione di qualità è riferita all’attività delle imprese nel loro insieme, a prescindere dalle singole e specifiche categorie di qualificazione e dalle relative graduazioni in classifiche di valore economico, sicché è del tutto irrilevante il rapporto tra tale certificazione e la singola categoria di lavori oggetto dell’appalto cui l’impresa partecipa.
 
E’ quanto espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 31 luglio 2015 n. 3762, in merito alla valenza del certificato di qualità, evidenziandone la componente gestionale, rappresentata da moduli organizzativi che le imprese dovrebbero adottare per consentire il raggiungimento di determinati risultati di aumento dell’efficienza e della produttività, in conformità ad una serie di norme elevate a standard di riferimento internazionale.
 
Il rispetto di tali moduli organizzativi, infatti, prescinde dalle dimensioni o dallo specifico settore di attività.
 
Non ha, pertanto, rilevanza su quale tipologia di commesse categorie e classifiche il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali della impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell’impresa di costruzione in quanto tale (cfr. art. 63, co. 2 del D.P.R. 207/2010 e par. 4.1 della norma tecnica per l’utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001: 2008 nel sistema SOA).
 
Ciò differenzia il certificato di qualità dalla SOA, che invece attesta l’affidabilità esecutiva dell’impresa (ovvero il possesso dei requisiti di professionalità tecnica e finanziaria) ed è dunque specificatamente “riferita all’opus e/o al servizio da prestare”.
 
 
1.               Certificato di qualità e calcolo della cauzione
 
Su tema della qualità, la soppressa AVCP, Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, aveva precisato che nel caso in cui la certificazione di qualità identificasse espressamente talune tipologie di lavorazioni, la predetta certificazione attestava la capacità organizzativa ed operativa dell’impresa limitatamente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l’impresa risulta priva della certificazione (parere n. 155 del 9 settembre 2010).
 
Ne era seguito, peraltro, un orientamento giurisprudenziale che, ad esempio, ai fini del dimezzamento della garanzia di cui all’art. 75, co. 7 del Codice dei contratti, D.Lgs. n. 163/2006, riteneva necessaria una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e la specifica attività cui si riferiva la certificazione di qualità, con riferimento alla categoria prevalente (T.a.r. Sicilia Catania, III, 14 dicembre 2010, n. 4721; T.a.r. Puglia Bari, I, 3 giugno 2009, n. 1379).
 
A porre fine a tale orientamento dell’AVCP era intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 4225 del 25 luglio 2012, aveva chiarito che la possibilità per i concorrenti, di poter accompagnare l’offerta con una garanzia di importo dimezzato fosse già acclarata, in quanto contemplata, per ciò che concerne gli appalti di lavori, dall’articolo 40, comma 7, del d.lgs. 163/2006.
 
Il citato comma 7 ha disposto che gli operatori economici certificati “beneficiano della riduzione della cauzione sia provvisoria che definitiva, alla sola e unica condizione che la certificazione del sistema di qualità sia rilasciata in conformità alle norme della serie europea UNI ENI ISO 9000 da organismi di certificazione a loro volta accreditati sulla base di norme UNI CEI EN 4500”.
 
Dello stesso tenore è la disposizione di cui all’articolo 75, co. 7, del Codice che – prescindendo da qualsivoglia necessità di corrispondenza della certificazione di qualità all’oggetto dell’appalto cui di volta in volta l’impresa partecipi – ribadisce semplicemente la possibilità della riduzione dell’importo delle garanzie per le imprese in possesso di certificazione conforme alle norme europee.
 
Ne consegue che nessuna norma prevede la sussistenza di specifiche condizioni, oltre al possesso della certificazione di qualità con le formalità su descritte, per poter beneficiare del dimezzamento della cauzione.
 
 
2.               Certificato di qualità e qualificazione
 
Con la sentenza n. 3762/2015 il Consiglio di Stato, riprende il suddetto orientamento e lo applica alla qualificazione in gara.
 
In particolare, nella sentenza si evidenzia che il valore delle certificazioni di qualità è già specificato dall’art. 43 del Codice dei contratti, che attribuisce alla certificazione stessa il rango di attestazione di status (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887), relativo all’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità.
 
Tali norme definiscono i principi che l’imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell’organizzazione, e non disciplinano, invece, il modo in cui l’imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni.
 
Infatti, la certificazione di qualità ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi.
 
È evidente, dunque, che laddove nel bando di gara sia stato previsto uno specifico onere di allegazione della certificazione di qualità, tale onere è soddisfatto da tutte le imprese partecipanti mediante la produzione del certificato Uni En Iso riferito, in generale, agli aspetti gestionali nel loro complesso.
 
Ciò, peraltro, prescinde dalla prova del possesso delle qualificazioni tecniche e economiche necessarie per la corretta esecuzione delle lavorazioni appaltate, poiché di queste è data prova allegando l’unico documento idoneo a dimostrare l’esistenza di tali presupposti, ovvero l’attestazione SOA.
 
 
3.               Conclusioni
 
A seguito delle chiare indicazioni delle due citate sentenze n. 4225/2012 e, in ultimo, n. 3762/2015 può, pertanto, ritenersi superato l’orientamento che riteneva possibile ipotizzare che la certificazione di qualità fosse riferita unicamente alle specifiche lavorazioni oggetto della verifica da parte dell’ente certificatore della qualità.

21913-SENTENZA N.3762.pdfApri
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