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L’Inps ha fornito chiarimenti in ordine alla fruizione del congedo parentale su base oraria, a fronte delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 80/15.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Congedo parentale in modalità oraria – Circolare Inps n. 152/15

14 Settembre 2015
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Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che l’Inps, con l’allegata circolare n. 152/15, ha fornito ulteriori istruzioni operative in ordine alla fruizione del congedo parentale su base oraria, a fronte della nuova disciplina, introdotta dal d.lgs. n. 80/15, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015.

Criteri di fruizione, computo e indennizzo
Nel rammentare che il citato decreto ha previsto l’ampliamento del periodo per la fruizione del congedo parentale da 8 a 12 anni del bambino e del periodo in cui il congedo stesso è indennizzabile a prescindere dal reddito, ossia da 3 a 6 anni, l’Istituto precisa che l’introduzione della modalità oraria (art. 32 del T.U.), aggiuntiva alle modalità giornaliera o mensile, non modifica i limiti complessivi e individuali della durata del congedo, che rimangono pertanto invariati.
I lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità consentite, che possono alternarsi, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
Viene quindi chiarito che se nella stessa giornata vi è copresenza di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa, le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo, né ai fini dell’indennizzo.
Si sottolinea che il congedo parentale su base oraria non è cumulabile con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità, ma con permessi o riposi disciplinati da altre disposizioni normative (ad. es. legge n. 104/92), ferma restando la possibilità del contratto collettivo, anche aziendale, di stabilire diversi criteri di compatibilità.
La circolare evidenzia, inoltre, che, stante la complessità della disciplina sull’argomento, è necessario attuare le novità normative mediante più fasi operative.
In una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera, anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.
Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione dovrebbe prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa.
In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero – del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In tal caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero, che, in assenza di ulteriori specificazioni di legge, è quello contrattualmente previsto.
Il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’articolo 23 dello stesso T.U..
Le ore di congedo sono comunque coperte da contribuzione figurativa.

Presentazione della domanda
La richiesta di congedo orario deve essere presentata dal lavoratore al datore di lavoro ed all’Inps, secondo le puntuali istruzioni riportate dalla circolare.
Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è inoltrata mediante un’apposita domanda on line, diversa da quella in uso per richiedere il congedo parentale giornaliero o mensile. Nell’ipotesi, pertanto, che si intenda fruire del congedo in modalità giornaliera e/o mensile e oraria, dovranno utilizzarsi due procedure di invio telematico.
L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite Web, Contact Center Integrato, Patronati.
L’Istituto precisa che, qualora fosse confermata come definitiva la disciplina sperimentale, saranno effettuate le necessarie integrazioni alle relative procedure.
Si rammenta, da ultimo, che il lavoratore è tenuto al preavviso secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, comunque con un termine non inferiore a 5 giorni per il congedo mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni, in caso di congedo orario.

21939-INPS Circolare numero 152 del 18-08-2015.pdfApri

21939-INPS Circolare numero 139 del 17-07-2015.pdfApri
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