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On line le modalità per accedere al credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi. Il commento dell'ANCE

Archivio, Fiscalità e incentivi

Credito d’imposta per il recupero edilizio degli alberghi–On line le modalità di invio dell’istanza

29 Settembre 2015
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Disponibili sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC – www.beniculturali.it) le modalità per l’invio telematico dell’istanza per l’accesso al credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro per il triennio 2014-2016, a favore delle imprese alberghiere che effettuano interventi di ristrutturazione nei propri edifici e/o acquistano mobili per tali strutture[1].
 
Per il periodo d’imposta 2014, la compilazione e l’invio delle istanze può essere effettuata, in via telematica, dal 15 settembre 2015 al 15 ottobre 2015, secondo le modalità individuate dal MIBAC nel proprio tutorial esplicativo (tax credit per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive).
 
In particolare, per compilare ed inviare l’istanza, il legale rappresentante (o altro soggetto da questi autorizzato) della struttura ricettiva deve seguire i seguenti passaggi:
 
o   dal 15 settembre 2015 fino al 9 ottobre 2015, registrazione sul Portale dei Procedimenti (https://procedimenti.beniculturali.gov.it) e compilazione online:
 
–       dell’istanza di accesso al beneficio;
–       dell’attestazione di sostenimento delle spese;
–       della dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, di non aver fruito di aiuti “de minimis“, ovvero di averne fruito durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, con indicazione del relativo ammontare[2].
 
Entro tale arco temporale sarà, inoltre, possibile correggere ed aggiornare la documentazione accedendo di nuovo al Portale mediante i codici d’accesso forniti in fase di registrazione.
 
Si evidenzia che la citata documentazione deve essere sottoscritta con modalità digitali (firma elettronica)[3], pena la mancata accettazione dal sistema e la conseguente esclusione dal beneficio;
 
o   dal 12 ottobre 2015 fino al 15 ottobre 2015, invio dell’istanza, dell’attestazione di sostenimento delle spese e della dichiarazione sostitutiva in precedenza caricate sul Portale (cd. “click day”).
 
A seguito di tale operazione, verrà rilasciata una ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza[4].
 
A seguito della presentazione delle istanze, il MIBAC verificherà l’ammissibilità delle domande sulla base del rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali.
 
L’elenco delle domande ammesse a fruire del credito d’imposta verrà pubblicato sul sito internet del MIBAC il 16 dicembre 2015, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse[5].
 
Inoltre, il Ministero ha reso disponibili alcune FAQ, suddivise per tematiche, relative all’applicabilità del beneficio, aggiornate al 24 settembre 2015, fra le quali si evidenzia:
 
–      la conferma che il beneficio per l’acquisto dei mobili e complementi d’arredo può essere richiesto anche in assenza di interventi di riqualificazione dell’immobile;
 
–      l’esclusione dal beneficio per le imprese (ad esempio le società immobiliari) che concedono in locazione fabbricati ad imprese alberghiere.
 
In sostanza, l’agevolazione viene riconosciuta unicamente in favore del soggetto che esercita effettivamente l’attività ricettiva;
 
–       la precisazione che l’esistenza dell’impresa alberghiera alla data del 1° gennaio 2012 (che costituisce la condizione soggettiva di accesso al beneficio), coincide con l’esistenza della partita IVA, risalente alla medesima data.
 
Come noto, il credito d’imposta per la ristrutturazione e l’acquisto di arredi[6] a favore delle strutture ricettive è stato introdotto dall’art.10 del DL 83/2014 (cd. “Decreto cultura”), convertito, con modificazioni nella legge 106/2014.
 
L’agevolazione spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro nel triennio 2014-2016.
 
In pratica, l’importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale potrà beneficiare di un credito d’imposta complessivo pari a 200.000 euro (30% di 666.667 euro).
 
Le modalità operative per poter fruire del credito d’imposta sono contenute nel Decreto attuativo 7 maggio 2015, in attuazione del quale il MIBAC ha predisposto la citata procedura informatica di accesso al beneficio.
 
Si ricorda che l’agevolazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute[7]:
 
– viene ripartita in tre quote annuali di pari importo;
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24[8];
– non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;
– non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[9] (art.109 del TUIR).
 
Per l’intera disciplina fiscale del beneficio si rimanda al dossier riepilogativo predisposto dall’ANCE.

 


[1] Cfr. ANCE “Credito d’imposta per la ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere” – ID n.21646 del 6 agosto 2015 e “Conversione in legge del DL 83/2014 (cd. “Decreto Cultura”) – Misure fiscali” – ID n.17258 del 1° agosto 2014.
[2] Come previsto dall’art.6, par. 1 del Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013.
[3] In particolare, l’attestazione relativa alle spese sostenute deve essere sottoscritta digitalmente dal “soggetto autorizzato”, identificabile con il presidente del collegio sindacale (o revisore legale o professionista iscritto all’albo dei commercialisti o dagli altri soggetti abilitati indicati nel DM 7 maggio 2015). Tale certificazione deve essere trasmessa in formato elettronico dal legale rappresentante della struttura alberghiera al soggetto autorizzato, che vi apporrà la propria firma digitale.
[4] Per completezza, si evidenzia che, per i periodi d’imposta 2015 e 2016 nei quali verranno sostenute le spese, sarà possibile compilare ed inviare l’istanza in via telematica, rispettivamente, dall’11 al 29 gennaio 2016 (con “click day” dal 1° al 5 febbraio 2016) e dal 9 al 27 gennaio 2017 (con “click day” dal 30 gennaio al 3 febbraio 2017).
[5] In merito, si ricorda che Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019. In merito, si ricorda che il 10% di tali risorse viene destinato all’agevolazione per l’acquisto di mobili e componenti di arredo.
[6] A condizione che tali mobili non vengano “dismessi” dall’attività d’impresa prima del periodo d’imposta successivo all’acquisto.
[7] Per il 2014, alla luce dell’imminente scadenza (il 30 settembre p.v.) del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015), si precisa che il credito d’imposta può essere comunque utilizzato nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi, e comunque entro 10 anni (cfr. art.2946 del codice civile).
[8]A tal fine, il decreto attuativo precisa che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
[9] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

22104-FAQ.pdfApri

22104-dossier riepilogativo .pdfApri

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