Si richiama il termine del 5 dicembre 2015 entro cui le grandi imprese devono eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, o da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei loro siti produttivi localizzati sul territorio nazionale.
L’obbligo è fissato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 102/2014 sull’efficienza energetica.
Per grande impresa si intende l’impresa che occupa almeno 250 persone, oppure l’impresa che, ancorché occupi un numero inferiore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
L’obbligo tuttavia non si applica alle grandi imprese che abbiano adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al già citato decreto legislativo n. 102/2014.
Lo stesso obbligo si applica anche alle imprese a forte consumo di energia (o energivore), ossia le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013.
Per il mancato adempimento dell’obbligo, l’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2014 ha stabilito una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 e 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti in materia di diagnosi energetiche nelle imprese.
Si segnala in particolare il punto 2.1 del documento ministeriale, concernente la definizione di “sito produttivo”. Per “sito produttivo” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa.
Si considerano siti produttivi anche quelli di natura temporanea, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato (quindi anche i cantieri edili), a condizione che la durata prevista dell’attività sia di almeno quattro anni.
Si evidenzia altresì il successivo punto 2.2, riguardante l’individuazione dei siti produttivi in cui le imprese cosiddette “multisito” (quelle che esplicano la loro attività in più siti produttivi come sopra definiti) sono tenute ad effettuare la diagnosi energetica.
Non tutti i siti produttivi sono infatti soggetti all’obbligo di diagnosi: le imprese “multisito” devono effettuarla su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell’impresa e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.
Nell’Allegato 1 al documento del Ministero è riportata una metodologia elaborata da ENEA per la scelta dei siti su cui effettuare la diagnosi, che si ritiene rispondente ai criteri di proporzionalità e rappresentatività sopra richiamati. La stessa metodologia predisposta da Enea, in forma completa, è allegata alla presente nota.
Per approfondimenti sulla documentazione da produrre, il riepilogo dei dati della diagnosi, l’invio della diagnosi, ecc., si rimanda alla pagina Enea in cui sono tenuti e continuamente aggiornati strumenti di ausilio all’adempimento dell’obbligo.
Inoltre, si allega un altro documento del Ministero contenente le FAQ, in cui, tra l’altro, al punto 5-c si chiarisce che il termine per l’invio ad Enea della diagnosi (ovvero degli eventuali audit realizzati all’interno di un sistema di gestione conforme EMAS o alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, conformi all’allegato 2 al decreto), nonché di tutta la documentazione richiesta, è fissato al 22 dicembre 2015.
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