E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Finanze del Senato, il disegno di legge di conversione del DL 153/2015 recante “Misure urgenti per la finanza pubblica” (DDL 2070/S – Relatore il Sen. Gianluca Rossi, del Gruppo parlamentare PD).
Il provvedimento reca le seguenti misure:
– copertura degli effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all’art. 1 della Legge 186 del 2014
Al riguardo, viene disposto, a modifica dell’art. 1, c. 632, terzo periodo, della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che:
a) a fronte del mancato rilascio delle autorizzazioni degli organismi europei alle misure di deroga in relazione all’estensione del reverse charge alla grande distribuzione, alla copertura degli effetti finanziari negativi che ne deriverebbero si provveda, per l’anno 2015, con le maggiori entrate derivanti dalla c.d. voluntary disclosure, di cui all’art. 1 della L. 186/2014, attestate dall’Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, acquisite dalla medesima Agenzia;
b) conseguentemente, venga meno il riferimento al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che avrebbe disposto l’incremento di aliquota dell’accisa, entro la data del 30 settembre 2015, per l’eventualità del mancato rilascio delle predette autorizzazioni UE;
c) l’importo da coprire sia ridefinito in 728 milioni di euro (in luogo dei previgenti 1.716) e sia fissata la nuova decorrenza dell’incremento, eventuale, delle accise sui carburanti, a partire dall’anno 2016 (in luogo del 2015).
(art.1)
– modifiche alla disciplina della collaborazione volontaria nell’ambito della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, di cui al DL 167/1990 convertito dalla L. 227/1990. In particolare, viene disposto, tra l’altro, che:
– la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria è irrevocabile e non può essere presentata più’ di una volta, anche indirettamente o per interposta persona;
– la procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015 (anziché fino al 30 settembre 2015) e l’istanza può essere integrata con documenti ed informazioni entro il 30 dicembre 2015;
– le disposizioni di cui all’art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del Dlgs 218/1997 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016, ai soli fini della collaborazione volontaria.
(art. 2)
Il decreto legge scade il 29 novembre 2015.