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La Corte di Cassazione fornisce alcuni chiarimenti sul concetto di sottoprodotto e di normale pratica industriale

Archivio, Edilizia e territorio

Sottoprodotti: è ammessa la frantumazione come normale pratica industriale

21 Ottobre 2015
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Le attività di lavaggio, selezione e frantumazione sono operazioni che rientrano nel concetto di “normale pratica industriale” ai fini della qualifica del materiale come sottoprodotto: è quanto ha affermato la Corte di Cassazione con una recente sentenza (Corte di Cassazione penale, sez. III, del 6 ottobre 2015 n. 40109).
In particolare, i giudici hanno evidenziato come la “normale pratica industriale” ricomprenda tutti quei trattamenti o interventi i quali non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede, ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori.
Ciò, peraltro, deriva dalla nuova definizione di “sottoprodotto” contenuta nell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) così come modificata dal D.Lgs. 205/2010, in base alla quale, secondo i giudici, “non è più richiesto, in modo rigoroso che il sottoprodotto sia utilizzato “tal quale” in quanto sono permessi trattamenti minimi, rientranti nella normale pratica industriale”.
La Corte di Cassazione ha, anche, chiarito che nel caso in cui i materiali siano gestiti/trattati  dal produttore come rifiuti (es. conferimento presso un impianto di trattamento con un formulario di identificazione), questi non potranno mai essere considerati come sottoprodotti. Ad avviso dei giudici, infatti, il produttore che manifesta la volontà di disfarsi di questi materiali, li qualifica come rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del Codice dell’ambiente, impedendo che gli stessi possano essere ricompresi nella categoria dei “sottoprodotti”.
 
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, del 6 ottobre 2015 n. 40109

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