SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (DDL 1676/S).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Territorio e Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 13
Nell’ambito della disciplina del testo sull’attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale, viene prorogato da 30 a 60 giorni il termine entro cui i soggetti titolari o gestori di beni demaniali interessati dal passaggio delle suddette opere devono assumere le proprie determinazioni sulle modalità di attraversamento degli impianti proposte dal soggetto richiedente l’autorizzazione alla costruzione delle opere a seguito del decreto di autorizzazione.
Emendamento 13.500 a firma di parlamentari
Art. 22 – soppressione comma
Nell’ambito della disciplina del testo sugli accordi di programma e incentivi per l’acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo, è stata soppressa la disposizione introdotta dalla Commissione con cui veniva precisato che gli incentivi oggetto dei suddetti accordi di programma sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione dell’IVA, commisurati al valore del bene prodotto.
Emendamento 22.570 del Relatore
Art. 28-soppressione comma
Nell’ambito della disciplina del testo sull’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, è stata soppressa la disposizione introdotta dalla Commissione che differiva di centottanta giorni il termine (25 giugno 2014) previsto dall’art. 13, c. 5-bis, del DL 91/2014 convertito dalla L. 116/2016 sull’entrata in vigore della “Classificazione dei rifiuti” inserita nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/2006 (norma nel frattempo entrata in vigore).
Emendamento 28.512 del Relatore
Art. 29 – soppressione
E’ stata soppressa la disposizione introdotta dalla Commissione con cui veniva modificata la disciplina dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, prevista dall’art. 230, comma 5, del D.Lgs 152/2006.
Emendamento 29.500 del Governo
Art. 56
Viene modificato il riferimento temporale della dotazione finanziaria del Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto istituito dal provvedimento presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
In particolare, il Fondo è finanziato con 5,536 milioni di curo per l’anno 2016 (anziché 2015) e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (anziché 2016 e 2017).
Emendamento 56.513 del Relatore
Il disegno di legge “collegato” alla legge di stabilità per il 2015 prevede numerose disposizioni relative, tra l’altro, a: ricorso agli appalti verdi; incentivi per acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo”; immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico; siti di interesse comunitario (SIC); promozione della Strategia nazionale delle “Green Communities”.
Il provvedimento torna ora alla terza lettura della Camera dei Deputati.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (Atto n. 208).
La Commissione Finanze ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema di D.Lgs è stato adottato per il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), che istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La finalità della direttiva è quella di evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi di eventuali crisi, dotando le autorità di risoluzione di strumenti che consentano un intervento precoce e efficace, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. Il decreto, in particolare, modifica il Testo unico bancario per introdurre la disciplina dei piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di intervento precoce, mentre l’amministrazione straordinaria delle banche viene allineata alla disciplina europea. Viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla Direttiva e apportare alcune innovazioni alla luce della prassi applicativa.
Il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (Atto n. 209).
La Commissione Finanze ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema di D.Lgs è stato adottato per il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), che istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La finalità della direttiva è quella di evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi di eventuali crisi, dotando le autorità di risoluzione di strumenti che consentano un intervento precoce e efficace, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. Il decreto, in particolare, reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi internazionali, poteri e funzioni dell’autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le attività connesse con la risoluzione spettano all’autorità di risoluzione le cui funzioni, in attuazione dello specifico criterio di delega, sono state attribuite alla Banca d’Italia. Viene, altresì, prevista l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2016, del cosiddetto bail-in (salvataggio dall’interno), secondo cui azionisti, obbligazionisti e correntisti bancari, in caso di difficoltà finanziarie dell’istituto di credito, possono diventare compartecipi delle perdite (i correntisti sarebbero chiamati in causa solo se insufficienti gli interventi su azionisti e obbligazionisti e per la sola quota di liquidità eccedente i 100.000 euro).
Il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.