L’Inps ha fornito chiarimenti sull’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che l’Inps, con l’allegato messaggio n. 6704 del 3 novembre scorso, ha fornito alcune precisazioni in merito all’incumulabilità del congedo parentale ad ore, ex art. 32 T.U., con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
Ad integrazione della circolare n. 152/15, l’Istituto chiarisce che il lavoratore dipendente che fruisca del congedo parentale su base oraria non potrà usufruire, nella medesima giornata:
– né di congedo parentale ad ore per altro figlio;
– né dei riposi orari per allattamento (artt. 39 e 40 del T.U.), anche se richiesti per bambini differenti;
– né dei riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi (artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del T.U.), in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.
Possibile, invece, la cumulabilità con permessi o riposi disciplinati da disposizioni non contemplate dal T.U. maternità/paternità, quali, ad esempio, i permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari o a beneficio del lavoratore stesso (art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92).
Resta fermo che le incompatibilità predette sussistono in caso di mancata regolamentazione della fruizione oraria da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nell’ambito della quale possono essere adottati criteri di cumulabilità differenti.
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