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Approvato, tra l’altro, un decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni, in via definitiva la Legge di delegazione europea 2015 e un DPR sulla gestione delle terre e rocce da scavo.

Archivio, Governo e Parlamento, In CDM

Consiglio dei Ministri n. 89 del 6 novembre 2015

9 Novembre 2015
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 novembre u.s., n. 89, ha approvato, tra l’altro i seguenti provvedimenti:
– un decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni.
Il testo del decreto definisce le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità che le Regioni devono adottare in linea con i principi richiamati dalla sentenza della Corte Costituzionale dello scorso luglio.
Nello specifico si stabiliscono le due modalità di contabilizzazione alternative da adottare nell’esercizio in cui le anticipazioni sono erogate, volte entrambe a garantire la sterilizzazione contabile delle anticipazioni ovvero che la registrazione dell’entrata riguardante l’anticipazione abbia solo effetti di cassa e non costituisca copertura di nuove spese.
Vi è, inoltre, una disposizione che estende la disciplina della legge anticorruzione dedicata al commissariamento delle imprese appaltatrici per pubbliche amministrazioni alle strutture sanitarie private che erogano prestazioni in regime di accreditamento. In tal caso, il commissariamento sarà disposto dal Prefetto d’intesa con il Ministro della salute.
 
– in via definitiva a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, riunita in apposita “sessione europea”, il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Il provvedimento contiene deleghe legislative per l’attuazione, in alcuni casi con indicazione di criteri specifici di delega, di otto direttive europee tra cui:
  • direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento 18 settembre 2016);
  • direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  • direttiva 2014/17/UE, relativa ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (termine di recepimento 21 marzo 2016).
E’ stato, inoltre, illustrato lo stato di recepimento delle direttive comunitarie con scadenza al 31 marzo 2016 e lo stato di attuazione delle direttive di cui all’informativa inviata nel mese di luglio 2015, a norma dell’art. 39 della legge n. 234 del 2012, che prevede una relazione in tal senso, con cadenza trimestrale, tesa ad informare il Consiglio sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive europee.
 
– in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un ‘meccanismo di reazione rapida’ contro le frodi dell’imposta attraverso l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) a determinate operazioni a rischio di frodi.
Nello specifico, il decreto introduce una procedura particolarmente veloce e semplificata che consente agli Stati di applicare il reverse charge quando i controlli fiscali rilevino l’esistenza di frodi improvvise e massicce su specifiche transazioni commerciali. Il provvedimento, inoltre, amplia l’elenco delle operazioni alle quali gli Stati membri, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, possono applicare il regime dell’inversione contabile per il versamento dell’Iva. Il reverse charge può quindi essere esteso alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, ai dispositivi a circuito integrato. Resta confermata per il Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di individuare, con decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge nell’ambito degli elenchi inclusi nella direttiva europea. Il Ministro può anche, attraverso propri decreti di natura regolamentare, individuare ulteriori operazioni non incluse negli elenchi per le quali sarà necessario ottenere l’autorizzazione dalle istituzioni europee.
 
– in esame preliminare, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che introduce una disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo, consentendo di assorbire tutte le disposizioni attualmente vigenti in un testo unico, integrato e autosufficiente.
 Lo schema di regolamento disciplina: 
·        il riutilizzo nello stesso sito di rocce e terre da scavo qualificate sottoprodotti;
·        il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti:
·        la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
Le semplificazioni introdotte riguardano:
·        definizioni più chiare e coordinate con la normativa vigente;
·        una disciplina più dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
·        l’esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di terre e rocce da scavo, novità che consente agli operatori di qualificarli come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge e nel pieno rispetto dei livelli di tutela ambientale;
·        l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, attivando allo stesso tempo i necessari controlli da parte delle Autorità competenti;
·        una procedura più rapida per attestare che le terre e le rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfino i requisiti normativi nazionali e comunitari per essere qualificate sottoprodotti;
·        un iter più spedito per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con la possibilità di una proroga di un anno della durata del piano per le terre e le rocce da scavo generate nei grandi cantieri;
·        tempi certi, sempre pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi di ARPA e APPA;
·        procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, che forniscano chiarezza e un riferimento normativo unico agli operatori;
·        una procedura specifica per l’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte dalla realizzazione di opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale.
La stesura dello schema di regolamento recepisce le richieste formali presentate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura Eu-Pilot 5554/13/ENVI avviata nei confronti dell’Italia, evitando in questo modo la possibilità che il progetto pilota evolva in una procedura d’infrazione contro l’Italia. È previsto che la proposta di regolamentazione sia sottoposta a una consultazione pubblica di trenta giorni e che al suo termine il ministro dell’Ambiente pubblichi eventuali controdeduzioni.
 
Il Consiglio dei ministri ha altresì compiuto un esame, sulla base dei primi pareri resi dalle Commissioni parlamentari, dei due schemi di decreti legislativi di recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – di seguito anche, per brevità, ‘Direttiva’ o BRRD), che istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Il Consiglio dei ministri ha, inoltre, approvato la dichiarazione di stato di emergenza per contrastare i danni causati dal grave movimento franoso che si è verificato nel Comune di Calatabiano (Ct) lo scorso 24 ottobre e il danneggiamento dell’acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del Comune di Messina, nonché lo stato di emergenza per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati:
·        nel territorio della provincia di Siena nei giorni 24 e 25 agosto 2015;
·        nel territorio della provincia di Genova nei giorni 13 e 14 settembre 2015;
·        nel territorio della regione Campania (Provincia di Benevento e zone limitrofe) dal 14 al 20 ottobre 2015.
Al fine di consentire il proseguimento delle operazioni di protezione civile tese a fronteggiare ulteriori danni causati da avversità atmosferiche, sono stati prorogati stati d’emergenza già dichiarati in Abruzzo (febbraio e marzo 2015) e nel territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia (5 marzo 2015).
Il Consiglio dei ministri ha infine  esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato l’impugnativa della Legge Regione Basilicata n. 37 del 14/09/2015, “Riforma agenzia regionale per l’ambiente di Basilicata (a.r.p.a.b.)”.
e la non impugnativa, tra l’altro delle seguenti:
– Legge Regione Sardegna n. 24 del 14/09/2015 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni”.
– Legge Regione Basilicata n. 38 del 16/09/2015 “Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e bilancio pluriennale relativo al triennio 2014-2016 dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”.
– Legge Regione Basilicata n. 39 del 16/09/2015 “Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata (a.r.p.a.b.).
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