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Nel provvedimento che, a modifica del Dlgs 159/2011 “Codice antimafia”, prevede, tra l’altro, la delega al Governo ad adottare misure a sostegno delle aziende sequestrate o confiscate, anche sotto il profilo della tutela dei lavoratori, soppresso il criterio di delega sulla riserva nell’assegnazione degli appalti in favore delle stesse aziende.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL Aziende sequestrate e confiscate: primo via libera dalla Camera

12 Novembre 2015
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per la tutela dei lavoratori e per l’emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata” (DDL 1039/C e abb. – Relatore l’On. Davide Mattiello del Gruppo parlamentare PD), con numerose modifiche al testo unificato elaborato dalla Commissione Giustizia, alcune delle quali recepiscono alcune osservazioni dell’ANCE (si veda, al riguardo, da ultimo, notizia di “Interventi” del 10 novembre 2015).
 
Il provvedimento apporta numerose modifiche al Dlgs 159/2011 “Codice antimafia” volte nel complesso a rendere più efficace e tempestiva l’adozione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale (sequestro e confisca), inserire gli indiziati del reato di assistenza agli associati (art. 418 c.p.) e dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione, istituire presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello sezioni o collegi specializzati chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice antimafia, favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con l’istituzione di un fondo e con altre misure dirette a sostenere la prosecuzione delle attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali, garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, riorganizzare l’Agenzia nazionale per i beni confiscati, ponendola sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio e rivedendone i compiti.
 
Tra le modifiche introdotte in corso d’esame si segnalano le seguenti:
 
-con riguardo alla facoltà prevista dal provvedimento per l’amministratore giudiziario di avvalersi, nella gestione dell’azienda sequestrata, del supporto tecnico di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settore affini, viene precisato che la scelta di questi deve avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall’amministratore giudiziario;
(art. 16)
 
-viene previsto che i beni immobili in possesso dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile possono essere concessi in locazione dall’amministrazione assegnataria dell’immobile, su proposta dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte. Tali ultimi soggetti possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l’amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall’importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.
(art. 18 bis)
 
-a modifica dell’art. 84 del Dlgs 159/2011 sulla documentazione antimafia viene previsto che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva sono desunte anche dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per il reato di cui all’art. 603-bis C.P. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
(art. 22 bis)
 
-viene previsto che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 603 bis del C.P. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), è sempre obbligatoria la confisca delle cose destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.
Inoltre, a modifica dell’art. 25-quinquies del Dlgs 231/2001, viene estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il reato sia commesso da un dipendente nell’interesse dell’impresa, alle ipotesi di reato di cui al sopracitato art. 603 bis del C.P.
(art. 24)
 
-viene riscritta la norma del testo sulle misure a sostegno delle aziende sequestrate o confiscate. In particolare, viene conferita al Governo la delega ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. Tra i criteri di delega vengono indicati i seguenti:
– anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del codice antimafia si applichi, ove necessario, la disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;
– il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
– la richiesta di copertura salariale riguardi tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l’azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell’impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
– i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell’aliquota contributiva e assistenziale;
– chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’aliquota prevista compatibilmente con la normativa dell’Unione europea;
– nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefìci da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
– a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell’impresa ai sensi dell’articolo 41 del codice antimafia e dei provvedimenti adottati dall’amministratore giudiziario di cui alla lettera n) del presente comma, l’azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266, e che, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell’amministrazione giudiziaria dell’azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
–      le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell’assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge.
(art. 27)
 
Al riguardo, in corso d’esame è stato soppresso, come richiesto e auspicato dall’ANCE, l’ulteriore criterio di delega – introdotto dalla Commissione – che prevede che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell’offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate.
 
E’ stato, inoltre, modificato il titolo del provvedimento con il seguente “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.
 
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.

 

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