Il disegno di legge recante “Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, dopo l’approvazione, in seconda lettura, dell’Aula della Camera dei Deputati è tornato al Senato (DDL 1678-B/S – Relatori Sen. Stefano Esposito del Gruppo PD e Sen. Lionello Marco Pagnoncelli del Gruppo Cor ) per la terza lettura. La Commissione Lavori Pubblici, nella seduta del 24 novembre c.m., ha iniziato l’esame del provvedimento che dovrebbe concludersi probabilmente senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera.
Nel corso dell’esame alla Camera, il provvedimento che conferisce delega al Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, è stato modificato in numerosissimi punti sia con riferimento alle modalità e ai termini per l’esercizio della delega che alla definizione dei 59 principi e criteri direttivi.
MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DELLA DELEGA
Viene delegato il Governo ad adottare due decreti legislativi:
-per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (entro il 18 aprile 2016);
-e per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (entro il 31 luglio 2016).
Al riguardo, viene precisato che resta ferma la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo, in tal caso le disposizioni sulla garanzia globale di esecuzione (comma 10 art. 1) sono abrogate dalla data di entrata in vigore dell’ “unico decreto legislativo” e la sospensione dell’applicazione della predetta garanzia è disposta dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino alla data di entrata in vigore dell’ “unico decreto legislativo”.
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata che si pronunciano entro venti giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. I provvedimenti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione medesima. Decorsi inutilmente i predetti termini i decreti possono essere comunque adottati anche in assenza dei pareri.
Viene, altresì, previsto che qualora il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi, il Governo ritrasmette alle Camere un secondo testo di schema per l’espressione del parere definitivo (da rendersi entro 15 giorni). Decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
ABROGAZIONI NORME INCOMPATIBILI
Viene previsto che il decreto di recepimento delle direttive disponga l’abrogazione delle parti incompatibili del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e di altre disposizioni espressamente indicate e che il decreto di riordino della normativa disponga l’abrogazione delle ulteriori disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento di attuazione del Codice Appalti (DPR 207/2010) recante la disciplina esecutiva e attuativa del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Al suo posto, si prevede l’emanazione di “linee guida” di carattere generale proposte dall’ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovranno essere trasmesse, prima dell’adozione, alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione dei pareri.
CRITERI E PRINCIPI DIRETTIVI
Nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati, rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, sono stati “rivisti” quasi tutti i principi e criteri direttivi, tra cui quelli in materia di: requisiti di capacità economico-finanziaria degli operatori economici; pubblicità di avvisi e bandi di gara; centralizzazione delle committenze e riduzione del numero delle stazioni appaltanti; disciplina del subappalto; offerta economicamente più vantaggiosa; ricorso all’appalto integrato; procedimento di qualificazione degli operatori economici; disciplina dei contratti di concessione di lavori; espresso superamento della disposizioni di cui alla L 443/2001 (c.d. Legge obiettivo).
Vengono, altresì, previste disposizioni specifiche per il superamento e l’abrogazione della garanzia globale di esecuzione di cui all’art. 129, comma 3 e 176, comma 18 del Dlgs 163/2006.
Nel corso dell’esame sono stati accolti dal Governo numerosi ordini del giorno, alcuni dei quali nel senso auspicato da ANCE impegnano il Governo a:
–9/3194-A/50 (a firma dell’On. Vincenzo Garofalo del Gruppo AP-NDC-UDC) “ad adottare le opportune iniziative volte ad attribuire rilievo contrattuale al computo metrico estimativo dei lavori”;
–9/3194-A/53 (a firma dell’On. Salvatore Matarrese del Gruppo ScpI) “a valutare l’opportunità di definire con puntualità il criterio del pagamento diretto dei subappaltatori previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera ppp), subordinandolo in ogni caso al preliminare e propedeutico accertamento della violazione contrattuale da parte della stazione appaltante nonché di prevedere, nei casi di pagamento diretto del subappaltatore, l’eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e retributiva tra appaltatore e subappaltatore”.
Per gli approfondimenti si veda la notizia dell’Area Opere Pubbliche del 23 novembre 2015.