Tra gli Schemi assegnati alle Commissioni parlamentari: depenalizzazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie; esclusione del reverse charge per le cessioni di prodotti lapidei; classificazione sostanze e miscele, con modifiche al DLgs 81/2008; reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
|
|
Schema di decreto legislativo recante “Recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di azione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi” (Atto 226)
|
Il decreto legislativo è all’esame delle Commissioni Finanze di Camera e Senato che dovranno rendere il parere al Governo entro il 22 dicembre.
Il provvedimento è volto a recepire le seguenti direttive comunitarie:
– 2013/42/UE del Consiglio che istituisce una procedura rapida per consentire agli Stati membri, che rilevano l’esistenza di frodi improvvise e massicce riguardo specifiche transazioni commerciali, di ottenere una misura speciale di deroga ex articolo 395 della direttiva 2006/112/CE per l’istituzione, da parte dello Stato membro, del meccanismo dell’inversione contabile relativamente alle cessioni in questione;
– 2013/43/UE del Consiglio che amplia l’elenco di operazioni per le quali gli Stati membri, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, possono applicare il regime di inversione contabile; nel contempo, sono stati previsti specifici obblighi informativi a carico degli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà;
A tal fine vengono introdotte modifiche all’art. 17 del DPR 633/1972 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
In particolare, viene eliminata la disposizione contenuta nella lettere d) del suddetto art. 17, sesto comma, che prevede che il meccanismo dell’inversione contabile si applichi anche alle cessioni di materiali e prodotti lapidei.
Per l’approfondimento dei contenuti si veda, inoltre, la news dell’Area “Fiscalità” del 10 novembre u.s.
|
Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (Atto229)
|
Il decreto legislativo è all’esame delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato che dovranno rendere il parere al Governo entro il 25 dicembre.
Il provvedimento dà attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI, al fine di regolare l’esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie o per la loro successiva confisca, al fine di istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsivoglia Stato membro, secondo le forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale.
|
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE
|
Il decreto legislativo è all’esame delle Commissioni Finanze di Camera e Senato che dovranno rendere il parere al Governo entro il 25 dicembre.
Il provvedimento dà attuazione alla Dir. 2013/50/UE sugli obblighi informativi cui sono soggetti gli emittenti quotati nei mercati regolamentati dell’Unione europea. Vengono, quindi, previste apposite modifiche al Testo Unico della Finanza (D.Lgs 58/98) ed, in particolare: viene elevata dal 2 al 3 per cento la soglia per gli obblighi di notifica al mercato delle partecipazioni azionarie rilevanti detenute; viene abrogata a rendicontazione trimestrale delle società emittenti, con contestuale attribuzione alla Consob del potere di reintrodurla previa realizzazione di un’analisi di impatto da cui emerga l’assenza di oneri eccessivi per gli emittenti, in particolare le PMI.
|
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
|
Il decreto legislativo è all’esame delle Commissioni riunite Lavoro e Affari Sociali della Camera e della Commissione Lavoro del Senato che dovranno rendere il parere al Governo, rispettivamente, entro il 25 dicembre e entro il 15 dicembre.
Il provvedimento dà attuazione alla Dir. 2014/27/UE che adegua precedenti direttive al Regolamento dell’Unione europea, denominato GHS, che ha dato attuazione al sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite. Per la protezione di lavoratori, consumatori e ambiente attraverso l’indicazione, sulle etichette, di qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche, le imprese sono tenute a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele secondo le nuove regole stabilite nel testo, che dispone le relative modifiche al testo unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/2005).
|
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Atto 241)
|
Il decreto legislativo è all’esame delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato che dovranno rendere il parere al Governo entro il 25 dicembre
Il provvedimento dà attuazione alla Dir. 2014/49/UE, volta ad assicurare un livello elevato di protezione dei depositanti. Lo schema, in particolare, conferma in 100.000 euro l’ammontare massimo del rimborso dovuto ai depositanti. Tale livello di copertura si applica a tutti i sistemi di garanzia, indipendentemente da dove siano situati i depositi all’interno dell’Unione Europea.
Viene, inoltre, stabilita la dotazione finanziaria minima di cui i sistemi di garanzia nazionale devono disporre e le modalità di rimborso dei depositanti in caso di insolvenza della banca.
|
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
|
Il decreto legislativo è all’esame della Commissione Trasporti di Camera e alla Commissione Lavori Pubblici del Senato che dovranno rendere il parere al Governo entro il 25 dicembre.
Il provvedimento dà attuazione alla Dir. 2014/61/UE, riguardante le misure finalizzate alla riduzione dei costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità con l’obiettivo di diffondere rapidamente le reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità in modo che, entro il 2020, i cittadini europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50 % delle famiglie dell’Unione acceda ad internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s.
Viene, quindi, previsto che gli Stati membri stabiliscano le regole affinché i gestori di infrastrutture fisiche, se richiesti da operatori di rete di comunicazione, debbano acconsentire all’utilizzo delle proprie reti (senza oneri a proprio carico) per la realizzazione di reti a banda larga ed ultralarga, prevedendo sinergie possibili tra reti sin dalla fase della progettazione delle opere di genio civile da realizzare. Previsto, a tal fine, l’utilizzo del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) contenente i dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
|
Il decreto legislativo è all’esame della Commissione Attività Produttive di Camera e Senato che dovranno rendere il parere al Governo entro il 25 dicembre.
Il provvedimento dà attuazione alla Dir. 2014/68/UE che aggiorna la disciplina vigente a livello europeo per la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. In particolare rientrano nel campo di applicazione della direttiva le attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile P S superiore a 0,5 bar e gli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate (apparecchi di riscaldamento a scopo industriale; generatori di vapore e di acqua surriscaldata). Per garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione, vengono previsti requisiti di sicurezza sono suddivisi in requisiti generali e specifici.
|
Il decreto legislativo è all’esame delle Commissioni Giustizia e Bilancio di Camera e Senato che dovranno rendere il parere al Governo entro il 17 dicembre.
Il provvedimento da attuazione all’art. 2, commi 2 e 3, lett. b) della L. 67/2014 che conferisce la delega al Governo per la trasformazione di reati in illeciti amministrativi, con la previsione di specifici criteri e principi direttivi. In particolare, all’art.1 del testo viene previstoche non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. La norma si applica anche ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. Mentre non si applica ai reati previsti dal Codice penale, fatti salvi i casi individuati all’art. 2 del testo, ai reati in materia di immigrazione (DLgs 586/98), nonché ai reati indicati nell’elenco allegato al testo (in materia, tra l’altro di ambiente, territorio e paesaggio; edilizia ed urbanistica, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Vengono, inoltre, distinti tre range di sanzione amministrativa pecuniaria:
-da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
-da euro 5,000 a euro 30,000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
-da euro 10.000 a euro 50,000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
Tra gli altri casi di depenalizzazione (reati non previsti nel codice penale ma in leggi specifiche), rientra, in particolare, il reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta quando l’importo non superi euro 10 mila annui. Si prevede, inoltre, la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione (modifica dell’ art.2, comma 1-bis, DL 463/83, convertito dalla L.638/83).
|
|
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
|
Il decreto legislativo è all’esame delle Commissioni riunite Giustizia e Bilancio di Camera e Senato che dovranno rendere il parere al Governo entro il 17 dicembre.
Il provvedimento dà attuazione all’art. 2,commi 1, 3 e 4 della L. 67/2014 sulla delega al Governo in ordine alla riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e alla contestuale introduzione di sanzioni civili.
Vengono, in particolare, indicati gli articoli del codice penale che sono integralmente ed espressamente abrogati tra cui i seguenti: 594 (Ingiuria), 627(Sottrazione di cose comuni) e 647 c.p. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito), i delitti di cui al libro II, titolo VII, capo Hl, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all’articolo 491(ossia dei documenti privati equiparati ad atti pubblici agli effetti della pena), 485 (Falsità in scrittura privata) e 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato).
Sono stati, invece, esclusi dall’intervento normativo le fattispecie di reato di cui agli articoli 631(Usurpazione), 632 (Deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi) e 633 (Invasione dì terreni o edifici) del C.P., che presentano una offensivista elevata.
|
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |