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DDL delega recepimento direttive appalti e concessioni (DDL 3194/C)-DL 174/15 proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (DDL 3393/C)-DDL protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico (DDL 3365/C ed abb.)-DDL revisione del Titolo V parte seconda della Costituzione (DDL 2613-B/C).

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Sintesi parlamentare n. 46/C della settimana dal 16 novembre al 20 novembre 2015

23 Novembre 2015
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CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
 
 
– DDL su “Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (DDL 3194/C).
 
L’Aula ha licenziato in seconda lettura il provvedimento in oggetto come modifiche al testo approvato dalla Commissione Ambiente.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 1
Con riferimento alle modalità di esercizio della delega, viene confermata la possibilità per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo ed in tal caso viene previsto che le disposizioni sulla garanzia globale di esecuzione (di cui al comma 10 art. 1)  – vedi anche dopo – siano abrogate dalla data di entrata in vigore dell’unico decreto legislativo e che la sospensione dell’applicazione della predetta sia disposta dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore dell’unico decreto legislativo.
Emendamento 1.941 a firma di Parlamentari
 
Vengono modificate le disposizioni sulle modalità di attuazione della delega, prevedendo che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. I provvedimenti sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni dalla medesima trasmissione. Decorsi inutilmente i predetti termini i decreti possono essere comunque adottati anche in assenza dei pareri.
Emendamenti 1.859 e 1.935 (testi riformulati) a firma di Parlamentari
 
Con riferimento alla soppressione del Regolamento di attuazione del Codice appalti ed alla conseguente emanazione di “linee guida di carattere generale”, viene previsto che le stesse siano proposte dall’ANAC e approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (anziché essere adottate di concerto tra il predetto Ministro e l’ANAC). Resta fermo che le predette linee generali dovranno essere trasmesse, prima dell’adozione, alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione dei pareri.
Emendamento 1.818 a firma di Parlamentari
 
Viene previsto, in particolare, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino siano abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione di cui all’art. 129, comma 3 e 176, comma 18 del Dlgs 163/2006 e che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, sia sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli.
Emendamenti 1.819 e relativi subemendamenti 0.1.819.1 e 0.1.819.2 a firma di Parlamentari
 
Con riferimento al criterio di delega sulla semplificazione e il riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardo appalti e concessioni, viene eliminato il riferimento al divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie.
Emendamento 1.948 (testo riformulato) a firma di Parlamentari
 
Viene modificato il criterio di delega sulla revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara inserendo, la definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC e prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un’unica piattaforma digitale presso l’ANAC di tutti i bandi di gara.
Emendamento 1.754 (testo riformulato) a firma di Parlamentari
 
Viene modificato il criterio di delega sul contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari con la previsione di salvaguardare l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente.
Emendamento 1.934 a firma di parlamentari
 
Viene modificato il criterio di delega per l’utilizzo, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa regolando espressamente i criteri per il ricorso al criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso.
Emendamento 1.942 (testo riformulato) a firma di Parlamentari
 
Viene modificato il criterio di delega sulla valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori mediante il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici (Bim), quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l’edilizia e le infrastrutture, e sulla limitazione del ricorso all’appalto integrato con la previsione della messa a gara, di norma, del progetto esecutivo e l’esclusione dell’affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare.
Emendamento 1.946 (testo riformulato) a firma di Parlamentari
 
Viene modificato il criterio di delega sul sistema di qualificazione degli operatori economici eliminando, in particolare, la previsione della decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale.
Emendamento 1.933 (testo riformulato) a firma di Parlamentari
 
Viene introdotto un nuovo criterio sulla disciplina del procedimento per la decadenza e sospensione delle attestazioni con, in particolare, la previsione dei casi in cui le imprese in stato di concordato o fallimento possono partecipare alle gare.
Emendamento 1.943 a firma di Parlamentari
 
Viene soppresso il criterio di delega sull’introduzione di disposizioni che al verificarsi dei casi di cui all’art. 32 del DL 90/2014, convertito dalla L 114/2014, stabiliscano che il Presidente dell’ANAC prima di applicare quanto previsto dall’art. 32, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere in autotutela per la gara fissando un tempo definito per la decisione.
Emendamento 1.61 a firma di Parlamentari
 
Viene modificato il criterio di delega sui concessionari, eliminando le parole “di tipo semplificato” con riferimento alle procedure ad evidenza pubblica che i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, devono seguire per affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro. Viene, altresì, specificato che la restante parte può ‘essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Viene, altresì, esteso da 12 a 24 mesi il periodo transitorio di adeguamento. Resta confermata l’esclusione dal predetto obbligo per le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione Europea per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento dii contratti di appalti vigenti alla data di entrata in vigore della provvedimento.
Emendamenti 1.945 (testo riformulato) e 1.914 a firma di Parlamentari
 
Viene modificato il criterio di delega sull’introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, la città o sull’assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica;
Emendamenti 1.955 e 1.976 (testi riformulati) a firma di Parlamentari
 
Viene integrato il criterio di delega sul subappalto prevedendo ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, l’espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori;
Emendamento 1.936 (testo riformulato) a firma di Parlamentari
 
Con riferimento al criterio di delega volto a prevedere l’espresso superamento delle disposizioni di cui alla L 443/2001 (Legge Obiettivo), viene inserita la previsione che nel Documento di Economia e Finanza sia contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate.
Emendamento 1.794 a firma di Parlamentari
 
 Scheda emendamenti in Aula
 
Per i precedenti si vedano le Sintesi nn. 23/2015, 25/2015 e 40/2015
 
Il testo, in particolare, conferisce la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee 2014/24/UE appalti pubblici, 2014/23/UE concessioni e 2014/25/UE appalti nei cd. “settori speciali”, dettando i relativi principi e i criteri direttivi in materia tra l’altro di: avvalimento; requisiti di capacità economico-finanziaria degli operatori economici; armonizzazione e disciplina delle procedure di gara; pubblicità di avvisi e bandi di gara; efficientamento delle procedure di appalto CONSIP; centralizzazione delle committenze e riduzione del numero delle stazioni appaltanti; disciplina del subappalto; normativa ed interventi sui beni culturali; offerta economicamente più vantaggiosa; razionalizzazione delle forme di partenariato pubblico-privato; revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici; ampliamento delle funzioni ANAC; partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto.
 
Il provvedimento passa ora alla terza lettura della Camera dei Deputati.
 
 
– Decreto legge n. 174 del 30 ottobre 2015 recante “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione” (DDL 3393/C).
 
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Affari esteri.
 
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 45/2015.
 
Il testo contiene norme volte ad assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione per il periodo 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015. In particolare, nelle disposizioni in materia contabile, è previsto il rinvio alla disciplina stabilita dall’art. 5, comma 1, del precedente DL 152/2009, convertito dalla L.197/2009, in cui si prevedono i casi in cui è possibile attivare le procedure d’urgenza ovvero in economia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per esigenze connesse con le missioni internazionali.
Anche nell’ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per la disciplina del regime degli interventi vengono richiamati precedenti decreti legge tra cui, in particolare, l’articolo 7, commi 1, e 4, del DL 227/ 2012, convertito dalla L. 12/2013, in cui, rispettivamente, si prevedono  deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia nei casi di necessità e urgenza; si consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative.
 
Il decreto legge, che scade il 29 dicembre 2015, passa ora alla seconda lettura del Senato.
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– DDL su “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (DDL 3365/C ed abb.).
 
 Le Commissioni riunite Giustizia e Lavoro hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo iniziale.
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il provvedimento – come risultante dalle modifiche approvate – risulta composto da due articoli relativi alla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, rispettivamente, nel settore pubblico e in quello privato. Con riguardo a tale secondo ambito, viene, in particolare, modificato l’art. 6 del Dlgs 231/2001(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) relativo ai modelli di organizzazione e di gestione dell’ente idonei a prevenire  i reati stabilendo che gli stessi devono prevedere, tra l’altro:
a) a carico dei vertici degli enti o di soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l’ente, l’obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti che, in buona fede, ritengano altamente probabile si siano verificati, rilevanti ai sensi del decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
c) misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
e) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.
Viene, inoltre, previsto che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
Inoltre il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo così come il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
Con riguardo al settore pubblico, viene rivista la disciplina di cui all’art. 54-bis del testo unico del pubblico impiego, in tema di tutela del dipendente pubblico prevedendo, tra l’altro, che colui che denuncia in buona fede al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro non può essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misura comunque discriminatoria che abbia effetto sulle condizioni di lavoro.Viene, inoltre, prevista l’estensione della suddetta disciplina ai collaboratori o consulenti, con ogni tipologia di incarico o contratto nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della amministrazione pubblica. 
 
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.
 
  
– DDL su “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione” (DDL 2613-B/C).
 
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in quarta lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.
 
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 27/2014, 31/2014, 48/2014, 10/2015, 37/2015 e 41/2015.
 
Il testo di riforma costituzionale prevede, in particolare: superamento del bicameralismo perfetto; nuova composizione, elettività e funzioni del Senato della Repubblica; funzione legislativa affidata principalmente alla Camera dei Deputati, salvo i casi dell’esercizio collettivo della stessa affidato alle due Camere; soppressione della competenza concorrente Stato-Regioni con il ritorno alla competenza esclusiva dello Stato della quasi totalità delle materie.
 
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
 
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