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Il Consiglio di Stato esclude la responsabilità solidale del proprietario di un sito, se non colpevole del suo inquinamento

Archivio, Edilizia e territorio

Bonifiche: il proprietario incolpevole non ha obblighi

3 Dicembre 2015
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Il Consiglio di Stato sez. VI con sentenza n. 4225/2015 è intervenuto in tema di bonifica dei siti inquinati per escludere la responsabilità del proprietario non colpevole in merito alle attività di rimozione, messa in sicurezza e bonifica dell’area contaminata.
La disciplina nazionale che regola la responsabilità per danno ambientale si basa sul principio comunitario del “chi inquina paga” (cfr. art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e la Direttiva 2004/35/CE) da interpretarsi, ad avviso del Consiglio di Stato, come necessaria esistenza di un nesso di causalità tra condotta dell’operatore ed evento dannoso ai fini dell’attribuzione della relativa responsabilità. Questo esclude, a parere dei giudici, la possibilità di attribuire al proprietario del sito  “una responsabilità oggettiva imprenditoriale”.
Sul tema, in questa direzione, sono intervenute l’Adunanza Plenaria con ordinanza n.21 del 25 settembre 2013 e la Corte di Lussemburgo con sentenza del 4 marzo 2015 resa nella causa C-534/13.
La prima ha escluso il potere dell’Amministrazione di imporre al proprietario non colpevole dell’inquinamento l’obbligo di adottare misure di sicurezza di emergenza e di bonifica, salvi gli effetti previsti dall’art. 253 del D.Lgs. 152/2006.
La seconda ha risolto positivamente il quesito interpretativo relativo alla compatibilità tra i principi comunitari di prevenzione e riparazione del danno ambientale e una normativa nazionale che “non consenta all’autorità Amministrativa d’imporre l’esecuzione di misure di sicurezza di emergenza e bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento”.
Di conseguenza, ad avviso del Consiglio di Stato la legge n.549/1995 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) nella parte in cui (art.3 comma 32) fissava la responsabilità solidale del proprietario dell’area inquinata, è da ritenersi implicitamente abrogata per ragioni di “oggettiva incompatibilità con la sopravvenuta normativa primaria in tema di distribuzione degli oneri per il caso di deposito non autorizzato di rifiuti”.
Partendo dall’esame delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente) il Consiglio di Stato ha individuato, in tema di responsabilità per danno ambientale, alcuni principi applicativi:
 
·        il proprietario dell’area è tenuto alle misure di prevenzione (art. 245 comma 2)  ossia alle “iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”( art.240 comma 1 lettera i);
·        gli interventi di riparazione, messa in sicurezza e bonifica gravano sul responsabile dell’inquinamento (art.244 comma 2);
·        nel caso in cui il responsabile non sia individuabile o non provveda (o non provveda spontaneamente il proprietario) gli interventi necessari sono adottati dalla pubblica amministrazione competente (art. 244 comma 4);
·        le spese sostenute dalla pubblica amministrazione potranno essere recuperate sulla base di un provvedimento motivato (che deve giustificare l’impossibilità di accertare l’identità del responsabile) agendo in rivalsa verso il proprietario che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (art. 253 comma 3);
·        a garanzia del diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253 commi 1 e 2).
 
In allegato la Sentenza del Consiglio di Stato n.4225/2015

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