Le Regioni non hanno il potere di varare autonomamente una sanatoria edilizia “straordinaria” limitata al solo territorio regionale; spetta esclusivamente al legislatore statale la scelta di prevedere un condono per agli abusi commessi sul territorio nazionale.
In particolare la normativa delle Toscana prevede, in deroga alle sanzioni demolitorie ordinarie, la possibilità, sia per gli abusi edilizi anteriori al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della Legge 765/1967 cd. “legge ponte), sia per quelli eseguiti fra il 1° settembre 1967 e il 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della Legge 47/1985), di applicare soltanto una sanzione pecuniaria, nei casi in cui il comune giudichi non più sussistente l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi.
In questi casi la Consulta ha evidenziato che è consentita di fatto la conservazione dell’immobile ed oltretutto è permessa espressamente l’esecuzione di opere ulteriori (demolizione e ricostruzione, aumento numero unità immobiliari, ecc.).
Gli art. 207 e 208 LR 65/2014 pertanto si pongono in contrasto con la disciplina statale di principio contenuta nel Testo Unico Edilizia e violano, da un lato, la competenza concorrente Stato-Regioni in materia di governo del territorio e, dall’altro, la competenza esclusiva dello Stato in materia penale.
Non sono state censurate invece le altre norme della LR 65/2014 impugnate dal Governo e relative all’approvazione di previsioni urbanistiche in materia di medie e grandi strutture di vendita (artt. 25 – 27).
In allegato la sentenza della Corte Costituzionale 233/2015
22952-ALLEGATO Corte Costituzionale 233_2015_LR Toscana.pdfApri