Regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici, in favore di persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli”.
Lo prevede l’emendamento n.6.77 presentato al DdL di Stabilità 2016 dall’On.le Borghi (PD), approvato il 10 dicembre scorso in Commissione Bilancio della Camera (II lettura – atto n.3444/C)[1].
In particolare, per le persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli”, che sostengono, nel corso del 2016, interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, viene previsto un regime opzionale di applicabilità della detrazione del 65%, prorogata per il 2016 dal medesimo DdL di Stabilità.
Tali soggetti possono optare, in luogo della detrazione spettante, per la cessione del corrispondente credito fiscale ai fornitori che hanno eseguito i lavori, con le modalità che verranno definite in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016).
L’emendamento precisa, altresì, che tale possibilità è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:
– pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui[2];
– lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro[3];
– soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro[4].
In sostanza, con tale disposizione viene riconosciuta la possibilità di godere dell’agevolazione anche ai cd. “soggetti incapienti”.
A seguito dell’esame in Commissione Bilancio, il Disegno di Legge di Stabilità 2016, comprensivo dell’emendamento approvato, verrà trasmesso all’aula della Camera, a cui seguirà un ulteriore passaggio al Senato prima dell’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
[1] Cfr. ANCE “DdL Stabilità 2016 – Inizio esame alla Camera” – ID n.22844 del 26 novembre 2015 e “DdL Stabilità 2016 – Parere positivo Commissione Finanze” – ID n.22860 del 27 novembre 2015.
[2] Cfr. art.11, co.2, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
[3] Cfr.art.13, co.1, lett.a, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
[4] Cfr.art.13, co.5, lett.a, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
23008-emendamento n.6.77.pdfApri