L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo sostitutivo del testo, il disegno di legge di conversione del DL 185/2015 recante “Misure urgenti per interventi nel territorio” (DDL 2145/S – Relatore il Sen. Bachisio Silvio Lai del Gruppo parlamentare PD).
Tra le modifiche apportate in corso d’esame si segnalano, in particolare, le seguenti:
-con una modifica introdotta all’articolo unico del disegno di legge di conversione, viene prorogato al 15 febbraio 2016 il termine, in scadenza il 31 dicembre 2015, per l’adozione dei decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, nonché per la disciplina della gestione del bilancio e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa di cui alla L.89/2014 di conversione in legge del DL 66/2014 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).
–Viene precisato che all’assegnazione della quota di risorse destinate all’opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della regione Sardegna di cui all’art.1, comma 694 della L.190/2014 (legge di stabilità 2015), si provvede ai sensi della lettera e), comma 2 dell’articolo 5 della L.225/92 (sull’istituzione del servizio nazionale di protezione civile), che disciplina lo stato di emergenza e il potere di ordinanza e prevede che con le ordinanze si dispone in ordine all’avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
–Viene previsto che le risorse di cui dall’articolo 1, comma 294 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015), per gli anni 2016 e 2017 sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, per l’effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
La disciplina delle modalità di attuazione della norma è demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
-Vengono modificate le modalità di approvazione del Piano per gli interventi del Fondo Sport e periferie, previsto nel testo, prevedendo, tra l’altro, l’invio della relazione del CONI sull’utilizzo dei fondi assegnati oltre che all’autorità vigilante, anche in Parlamento. Viene modificata, altresì, la norma con cui si prevede la possibilità per associazioni e società sportive senza fini di lucro di presentare agli enti locali, al di fuori degli interventi previsti dal Piano suddetto, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione di impianti sportivi, specificando che la relativa gestione è affidata all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento, comunque non inferiore a 5 anni.
Il decreto legge, che scade il 24 gennaio 2016, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.