Il Ministero del lavoro con risposta ad un interpello torna a ribadire gli elementi necessari ai fini della individuazione della maggiore rappresentatività in termini comparativi.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota di risposta (interpello n. 27/2015) all’Assocontact, è tornato sulla nota questione attinente le caratteristiche inerenti gli accordi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Lo ha fatto con riferimento all’art. 2, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act – Tipologie contrattuali) che prevede che la disposizione circa l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro non trova applicazione per le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo […].
Il Ministero ha sottolineato l’intento, ancora una volta posto dal legislatore, di collegare determinati effetti giuridici esclusivamente agli accordi sottoscritti dalle associazioni che vantano la maggiore rappresentatività in termini comparativi, al fine di sollecitarne l’applicazione.
Su tale aspetto il Ministero ha ricordato di avere già in altre sedi elencato gli indici sintomatici cui fare riferimento ai fini della verifica comparativa della rappresentatività (numero lavoratori occupati; numero imprese associate; diffusione territoriale; numero contratti collettivi sottoscritti).
Come sottolineato anche dagli organi giurisdizionali, la maggiore rappresentatività è desunta dalla valutazione comparativa di tali indici.
Alla luce di quanto esposto, il Ministero conclude che l’esclusione dall’applicazione delle norme sul lavoro subordinato deve riferirsi alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata dall’esito della valutazione comparativa degli indici sopradetti. Diversamente opereranno le norme sul rapporto di lavoro subordinato.
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