Emanati i primi chiarimenti dell'Inps in materia di integrazione salariale ordinaria. Non richiesto, negli eventi meteo, il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro per i dipendenti edili.
Con l’allegata circolare n. 197 del 2 dicembre 2 scorso, l’Inps ha fornito le prime indicazioni relative alle novità introdotte dal Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 in materia di tutele in costanza di rapporto di lavoro e, in particolare, di Cassa Integrazione guadagni ordinaria (Cigo), così come disciplinata dal Titolo I (capo I e II) del citato decreto.
La nuova normativa in materia di Cigo si riflette, in modo particolare, sulle dinamiche amministrative delle imprese del settore industriale edile. Qui di seguito si rappresentano le principali novità entrate in vigore lo scorso 24 settembre.
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I trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi, in generale, ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, a condizione che alla data di presentazione della domanda di concessione i medesimi lavoratori abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva.
Gli apprendisti alle dipendenze di imprese, come quelle edili, che possono accedere alle integrazioni salariali, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
A seguito dell’estensione agli apprendisti del trattamento di Cigo, con apposito accordo nazionale in via di definizione, le parti sociali dell’edilizia prevedono di abrogare le disposizioni in materia di Cigo per gli apprendisti e dei relativi obblighi contributivi contenuti nei rispettivi CCNL . Per le imprese industriali edili ed affini si fa riferimento all’art. 92 del CCNL del 1° luglio 2014.
Il requisito soggettivo dell’anzianità di almeno novanta giorni di effettivo lavoro, che si applicherà per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie, fa riferimento alle giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
A tal riguardo, come chiarito dalla circolare n. 24/15 del Ministero del Lavoro, sono compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, anche i periodi di maternità obbligatoria.
Un’eccezione al principio generale di anzianità di almeno novanta giorni di effettivo lavoro ricorre per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
Sebbene una prima versione della circolare in oggetto ipotizzasse la presenza di tale requisito dei 90 giorni di anzianità per gli eventi meteo in edilizia, la nota Inps in parola, a seguito pure del costante e tempestivo intervento dell’Ance, che ha manifestato le proprie riserve nelle opportune sedi istituzionali, chiarisce che, per tali fattispecie, viene esclusa la verifica del suddetto requisito anche con riferimento alle imprese industriali dell’edilizia e affini.
In relazione ai limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale, per le imprese del settore edile, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva.
Per controllare il limite del quinquennio mobile si procederà in modo analogo alle modalità di conteggio utilizzate con riguardo al biennio mobile della Cigo. Pertanto, si dovrà considerare la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, valutare le 259 settimane precedenti. Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto.
Ai soli fini della verifica della durata massima, il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione i periodi anteriori al 24 settembre 2015. Peraltro, i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo n. 148/15 si dovranno computare per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 24 settembre 2015.
Riguardo ai termini di durata, viene confermato il limite massimo delle 52 settimane di Cigo in un biennio mobile. Ai fini del computo del suddetto limite temporale, si tiene conto anche dei periodi anteriori al 24 settembre 2015, non essendo stata modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile per le integrazioni salariali ordinarie.
Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, si computano nel limite massimo delle 52 settimane di Cigo in un biennio mobile anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (meteo).
In ordine alla revisione dei limiti di durata, una rilevante novità prevede che “non possano essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale”.
Tale previsione non si riflette sui limiti di durata antecedenti al 24 settembre 2015 e, quindi, non ha efficacia retroattiva.
Ai fini del suddetto limite, per il cui calcolo l’Inps ha fornito l’allegato schema di algoritmo, con riferimento all’unità produttiva, nella domanda di concessione della Cigo l’impresa dovrà comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
Il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale fa riferimento al concetto di unità produttiva. La nozione di unità produttiva, nell’ambito di applicazione delle nuova disciplina in materia di Cigo, è il parametro di riferimento:
• per la verifica del requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;
• per calcolare i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale;
• per definire l’incremento del contributo addizionale;
• per individuare la competenza delle sedi INPS.
L’unità produttiva, secondo i primi chiarimenti forniti dall’Inps, si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. “Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa”.
Nella definizione di unità produttiva non rientrerebbero i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata.
In tal senso, non avendo, ad oggi, parametri di riferimento che definiscano il concetto di lavori edili di breve durata, si presume che rientrino in tale accezione i lavori che non prevedono l’impiego di più di 5 persone e che abbiano una durata non superiore ai 15 giorni, così come stabilito dall’Inail ai fini della dispensa della denuncia di nuovo lavoro. Ad ogni modo, su tale argomento si fa riserva di fornire ogni ulteriore ed opportuna indicazione.
Come già noto, inoltre, connesso all’effettivo utilizzo del trattamento di Cigo è previsto il versamento del contributo addizionale. Rispetto al 5% stabilito dalla normativa previgente, tale contributo è incrementato in maniera crescente in relazione all’utilizzo del trattamento di integrazione salariale.
La nuova misura è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile ed, infine, 15% oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.
Fermo restando che tale contributo non è dovuto per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili (meteo in edilizia), con un’apposita circolare verranno fornite le indicazioni relative alle modalità applicative e il nuovo regime di calcolo del contributo addizionale, anche con riferimento alla sua decorrenza.
Il termine decorrenziale per effettuare i conguagli o richiedere il rimborso delle prestazioni, in relazione ai trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015, o se richiesti antecedentemente non ancora conclusi entro tale data, è pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. In sintesi, riportando gli esempi suggeriti dall’Inps, i sei mesi decorrono dalla data successiva tra: la data di entrata in vigore del decreto legislativo; la data del provvedimento di concessione (delibera INPS o decreto CIGS); la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.
Il pagamento diretto relativo alla Cigo sarà ammesso previa presentazione della documentazione, anch’essa allegata, comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Le causali che consentono il riconoscimento della Cigo sono riconducibili a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; nonché a situazioni temporanee di mercato.
Un maggiore approfondimento sulle causali e i relativi indici di valutazione sarà contenuto nel decreto di prossima emanazione che, tra l’altro, consentirà alle Sedi Inps di concedere le Cigo in assenza delle commissioni provinciali che, come noto, sono state abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Dalla suddetta data, i direttori di sede (o dirigente delegato) avranno l’esclusiva competenza per la definizione delle istanze. L’istruttoria, conferma l’Inps, continuerà, comunque, a seguire lo stesso iter e ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti.
In merito alla contribuzione ordinaria è stabilita una riduzione degli oneri contributivi. Per l’edilizia, in particolare, il contributo per gli operai scende dal 5,20% al 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Sono determinate in 1,70% e 2,00% le aliquote previste per gli impiegati e quadri delle imprese che occupano, rispettivamente, fino a 50 e oltre i 50 dipendenti.
Tali nuove misure contributive si applicano a decorrere dal mese di settembre 2015. Analoga soluzione è adottata per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, la cui contribuzione ordinaria di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria, pertanto, ha decorrenza settembre 2015.
Le modalità di denuncia e versamento della contribuzione saranno oggetto di un’apposita circolare di prossima emanazione.
Il procedimento di presentazione della domanda, il cui nuovo termine è stabilito in 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata anche, come precedentemente evidenziato, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
A tal fine è stata predisposta una nuova versione del tracciato CSV, di cui si allega copia, relativo ai lavoratori dell’unità produttiva, che sostituisce la precedente versione.
Per gli eventi intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015) e la data di pubblicazione della circolare in oggetto (2 dicembre 2015), i 15 giorni utili per la presentazione della domanda si computano dalla data di pubblicazione della stessa circolare.
Infine, in relazione alla decorrenza del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e delle nuove modalità di presentazione della domanda, la circolare Inps chiarisce che, alle istanze presentate successivamente al 24 settembre 2015, ma aventi ad oggetto sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa antecedenti o iniziate prima del 24 settembre 2015, non si applicano le relative novità introdotte dal D.Lgs. n. 148/15.
Si fa riserva di ulteriori approfondimenti sugli aspetti che necessitano ancora di specifici chiarimenti da parte dell’Istituto nonché del Ministero del lavoro.
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