E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio scorso, l’allegato decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.
In particolare, all’art. 2, co. 2, lett. c) della legge delega suddetta è stato dato mandato al Governo di trasformare in illecito amministrativo, tramite appositi decreti legislativi, il reato relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 463/83 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/19831 ), purché non eccedente il limite complessivo di 10.000 euro annui.
Pertanto, in attuazione della delega di cui sopra, all’art. 3, comma 6 del D.Lgs n. 8/2016, è stato previsto, in sostituzione dell’art. 2, comma 1bis del D.L. n. 463/83, che “l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
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1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione
23448-Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8.pdfApri