In risposta ad una istanza di interpello della Confindustria in tema di distacco ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 276 del 2003 e sue successive modifiche e integrazioni e, più in particolare, sul distacco di lavoratori nell’ambito di un gruppo di imprese, il Ministero si è espresso come di seguito.
Con riguardo allo specifico requisito dell’interesse dell’impresa distaccante dettato dalla norma, come più volte esplicitato, lo stesso deve essere reale e concreto nonché rilevato e accertato di volta in volta, fermo restando che può coincidere con qualsiasi interesse produttivo dell’impresa, anche se non di carattere economico.
Ciò posto, tenuto conto che il novellato art. 30 del suddetto d. lgs. ha specificato che l’interesse del distaccante si intende sorto automaticamente laddove sia stato sottoscritto un contratto di rete, senza pertanto la necessità di una verifica specifica sull’interesse concreto stesso, il Ministero, in via analogica, ritiene riconducibile a tale fattispecie anche il distacco nell’ambito di un gruppo di imprese.
Il dicastero argomenta infatti che, anche in detta ipotesi, il disegno strategico che accomuna le imprese del gruppo, per il fatto pure di essere sottoposte ad un medesimo potere di controllo e direzione della capogruppo, sostanzia un interesse comune che soddisfa, pertanto, di per sé il requisito di legge ai fini del distacco.
Non rientrano in tale argomentazione, invece, prosegue il Ministero, i soci di società appartenenti al medesimo gruppo che partecipano nell’ambito dei fondi integrativi di previdenza. Ciò in quanto tali fondi si configurano quali “soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’art. 36 del c.c., distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa o come soggetti dotati di personalità giuridica”.
In sostanza, i predetti fondi si palesano quale nuovo soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alle società che appartengono a un medesimo gruppo di imprese che ne hanno effettuato l’istituzione. Di conseguenza, organi di amministrazione e controllo sono soggetti a normativa speciale diversa da quella propria delle società controllate.
23418-Interpello n. 1-2016 – Distacco.pdfApri