Con l’allegata nota n. 2 del 20 gennaio scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello, avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione della disposizione relativa all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.
In particolare, è stato chiesto se l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato spetti anche nel caso di riqualificazione, operata a seguito di accertamento ispettivo, di rapporti di lavoro autonomo con o senza partita iva o parasubordinato, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Sul punto, il Dicastero, nel ricordare che l’esonero in parola non spetta qualora non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale e nel precisare che l’intento del Legislatore è quello di favorire l’assunzione spontanea di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, ha negato la possibilità di fruire dell’esonero stesso.
Ciò in quanto, nel caso di specie, il datore di lavoro si troverebbe nella condizione di avvantaggiarsi di un esonero contributivo per un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato istaurato non per libera scelta, ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.
23450-Interpello n. 2 20 gennaio 2016.pdfApri