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Pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato 3 febbraio 2016, che analizza nuovi aspetti seguenti all'accertamento dell'imputabilità con dolo all'operatore economico di documentazione falsa ai fini della qualificazione

Archivio, Opere pubbliche

ANAC: fino a 51 mila euro per l’impresa che presenta in gara la SOA falsa

25 Febbraio 2016
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Nel caso di consapevole e volontaria utilizzazione di un’attestazione affetta da falsità è applicabile, nei confronti dell’impresa, la sanzione pecuniaria prevista dal Codice dei contratti, nei casi in cui il concorrente abbia presentato un’attestazione non veritiera.
 
E’ quanto emerge dal Comunicato del 3 febbraio 2016, in cui si precisa che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha ritenuto di approfondire i diversi effetti della dichiarazione di decadenza dell’attesto SOA, laddove questa sia seguita alla presentazione da parte dell’impresa di dichiarazioni o documentazione non veritiera (ex art. 40, comma 9-quater, del D.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici).
 
Il fine sotteso al Comunicato sembrerebbe quello di rendere possibile l’esplicazione del potere sanzionatorio dell’Autorità (di carattere pecuniario) nei confronti di quelle imprese che, in maniera consapevole, utilizzino un attestato SOA non veritiero.
 
Al riguardo, il Codice all’art. 48 chiarisce che le stazioni appaltanti richiedono ad un numero di offerenti (non inferiore al 10% delle offerte presentate) di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, e ove tale prova non sia fornita/confermata, le stesse procedono ad irrogare nei confronti del concorrente la cd. “triplice sanzione”.
 
Quest’ultima sanzione si sostanzia nell’esclusione del concorrente dalla gara, nell’escussione della relativa cauzione provvisoria e nella segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti sanzionatori di competenza  di cui art. 6, comma 11, del Codice.
 
L’art. 48 rappresenta, pertanto, una fattispecie molto più ampia, in cui manca un vero e proprio riferimento allo specifico caso, considerato dal Consiglio, dell’utilizzazione di un’attestazione SOA intrinsecamente falsa da parte di un concorrente.
 
Al fine di meglio chiarire il contesto del Comunicato, è necessario ricordare che il procedimento di decadenza ha inizio, di norma, con la segnalazione della SOA all’Autorità (l’ANAC) e si conclude con il provvedimento di quest’ultima, che accerta:
 
a)     la veridicità, o meno, di quanto presentato in sede di qualificazione dall’impresa,
b)     l’eventuale grado di colpa o l’eventuale dolo dell’impresa, nell’aver presentato in sede di qualificazione SOA, atti documenti o dichiarazioni che hanno dato un riscontro negativo.
 
Ne consegue che, a conclusione della procedura per la dichiarazione di decadenza dell’attestazione SOA per falso, laddove sia accertato il dolo dell’impresa, l’Autorità è tenuta ad informare dell’esito dell’istruttoria tutte le stazioni appaltanti, che nell’ultimo quinquennio hanno ricevuto un’istanza di partecipazione dalla stessa impresa.
 
Le stazioni appaltanti interessate, a loro volta, segnalano alla stessa Autorità l’eventuale utilizzo da parte dell’impresa dell’attestazione affetta da falsità, ove il soggetto non risulti già essere stato escluso dalla gara, in quanto l’art. 48 è applicabile al concorrente.
 
La segnalazione avvia il procedimento che porta all’irrogazione della sanzione pecuniaria fino a euro 51.545, prevista dal Codice all’art. 6 comma 11, che rimane di esclusiva competenza dell’Ufficio Sanzioni della stessa Autorità (ANAC).

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