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Tra le norme previste: la riforma delle banche di credito cooperativo, lo smobilizzo dei crediti in sofferenza delle banche, misure sulla vendita di immobili in esito a procedure esecutive con imposta di registro in misure fissa di 200 euro.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 18/2016 “banche”: avvio dell’esame alla Camera dei Deputati

24 Febbraio 2016
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E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il disegno di legge di conversione del decreto legge 18/2016 recante “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio” (DDL 3606/C -Relatore On. Giovanni Sanga del Gruppo parlamentare PD).
 
Tra le principali misure previste:
 
-Disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi
Viene previsto a modifica dell’art. 88 del TUIR l’esclusione dalla tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, dei contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti per i quali risultino attivate le procedure concorsuali previste dal RD 265/1942 (vale a dire il fallimento, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione del debito e la liquidazione coatta amministrativa), nonché le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi,
(di cui al Dlgs 270/1999) e di amministrazione straordinaria speciale per le imprese di rilevanti dimensioni (di cui al DL  347/2003), ovvero alle procedure di crisi di cui all’articolo 20 del Dlgs 180/2015.
Le predette disposizioni si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Viene modificata la disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie. Al riguardo, viene disposto l’assoggettamento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, degli atti di trasferimento dei beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ovvero emessi nell’ambito di una procedura di vendita di cui all’art 107 del RD 16 marzo 1942 n 267.
Viene, altresì, disposto che ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora di cui all’articolo 55, comma 4, del DPR 131/1986. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria.
Viene, altresì, chiarito che le predette disposizioni hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.
Per l’approfondimento delle disposizioni si veda la notizia dell’ Area fiscalità del 19 febbraio 2016
 
-Riforma delle banche di credito cooperativo  
Viene previste la riforma delle banche di credito cooperativo a modifica del Dlgs 385/1993 (TUB), disponendo in particolare che l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo – controllato direttamente o indirettamente dalla capogruppo costituita da una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro – sia condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
 
-Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS)
Viene disposta l’autorizzazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze, per 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1 della L 130/1999, a fronte della cessione da parte di banche, aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul predetto regime di concessione della garanzia dello Stato e previa approvazione di quest’ultima, nomina un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia.
La garanzia dello Stato – che può essere concessa solo sui titoli senior – è onerosa ed è efficace solo a determinate condizioni espressamente previste che consentono l’eliminazione contabile dei crediti oggetto dell’operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca.
L’istanza per la concessione della garanzia deve essere presentata dalla banca cedente e viene concessa con decreto ministeriale.
Con altre disposizioni vengono disciplinate:
– le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione;
-l’attribuzione ai titoli, ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, di un livello di rating non inferiore all’ultimo gradino della scale di valutazione del merito di credito investment grade;
-le caratteristiche dei titoli;
-l’ordine di priorità dei pagamenti.
 
Vengono, altresì, previste disposizioni sulla gestione collettiva del risparmio a modificadel Testo Unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria (Dlgs. 58/1998 (TUF), volte a disciplinare l’attività di concessione di crediti svolta in Italia da fondi di investimento alternativi (FIA), istituiti in Italia (FIA italiani) o presso Stati membri dell’Unione europea (FIA UE).
 
Il decreto legge scade il 15 aprile 2016.
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