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L’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del decreto direttoriale n. 385/15 del Ministero del lavoro relativo all’incentivo per l’assunzione di giovani previsto dal Programma “Garanzia Giovani”

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Garanzia Giovani – Decreto direttoriale n. 385/15 – Circolare Inps n. 32/2016

22 Febbraio 2016
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Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul Programma “Garanzia Giovani” per informare che l’Inps, con l’allegata circolare n. 32/2016, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina relativa al “Bonus occupazione”, riconosciuto ai datori di lavoro, contemplata dal decreto direttoriale n. 385/15 del Ministero del lavoro, in vigore dal 15 gennaio scorso, con il quale viene modificato il decreto n. 1709/14 sulla materia e annullato il d.d. di rettifica n. 169/15.

Nel merito, l’Istituto precisa che, alla luce delle disposizioni del novellato decreto e in conformità con la normativa comunitaria, può fruirsi dell’agevolazione oltre i limiti del regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, le quali variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma:

 

  • per i giovani che, al momento della registrazione al programma, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media degli occupati degli ultimi dodici mesi. L’incentivo è comunque fruibile se l’incremento occupazionale non viene a realizzarsi qualora intervengano, nel predetto arco temporale, casi di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, ma non di licenziamenti per riduzione di personale;
  • per i giovani, invece, che al momento della registrazione al programma abbiano un’età compresa tra i 25 e i 29 anni, la legittima fruizione dell’incentivo è subordinata, oltre che all’incremento occupazionale netto, al rispetto di una delle seguenti condizioni:

– il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013;

– il giovane non deve possedere un diploma di istruzione secondaria scolastica o di formazione professionale o deve essere senza occupazione regolarmente retribuita da almeno 2 anni dalla cessazione della formazione professionale;

 

– il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna di almeno il 25%.

L’incentivo, inoltre, è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato.

Si evidenzia che gli incentivi sono riconosciuti, nei limiti dei finanziamenti previsti per le singole Regioni e per i contratti indicati nella tabella allegata al decreto, per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017. Per i soli datori di lavoro con sede nella Regione Campania, la nuova disciplina stabilisce che l’incentivo venga riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 13 ottobre 2015.
 

23756-Inps_Circ_32_2016_garanzia giovani.pdfApri
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