E’ all’attenzione della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato il disegno di legge su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Italia – Legge europea 2015” (DDL 2228/S – Relatore Sen. Roberto Cociancich del Gruppo parlamentare PD).
Il provvedimento, insieme alla legge di delegazione europea (DDL 3540/C all’esame della Camera), rappresenta il nuovo strumento di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea introdotto dalla L.234/2012, che ha riformato organicamente le norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
Il disegno di legge contiene norme di diretta attuazione per garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo.
Tra le norme del testo si segnalano, in particolare, le seguenti:
-l’art. 4 – volto a sanare la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia per aver imposto alle Società Organismi di Attestazione OA l’obbligo di avere la sede legale in Italia – che prevede, a modifica dell’art. 64 del DPR 207/2010, che tali Società abbiano in Italia una sede qualsiasi anche solo operativa;
-l’art. 19 che interviene sul “terzo pacchetto energia” per sanare la procedura d’infrazione UE per il non corretto recepimento nell’ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e 2009/73/UE recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell’energia e del gas naturale.
In particolare, viene modificato l’articolo 37, comma 3, del Dlgs 93/2011 con la previsione che il Ministero dello Sviluppo economico possa fornire indirizzi all’Autorità per l’energia elettrica e il gas solo quando occorra assicurare il rispetto di atti e di accordi internazionali stipulati tra l’Italia e altri Stati terzi (e non anche quando i suddetti atti e accordi internazionali siano stipulati con altri Stati membri dell’Unione europea). Viene, altresì modificato l’articolo 39 del Dlgs 93/2011 per dare la possibilità ai soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri di essere certificati quali gestori della linea stessa ai sensi dell’art. 10 della direttiva 2009/72/CE. Viene, inoltre, modificato l’art. 45 sul potere sanzionatorio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
-l’art. 20 volto a modificare l’art. 2 della L 234/2012 relativamente alla figura del Segretario generale del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE);
-l’art. 21 volto a sanare una procedura d’infrazione sulle comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato di cui alla L 234/2012. In particolare, viene previsto che le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, predispongono la stessa secondo le modalità prescritte dalle norme europee e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica (anziché provvedere direttamente all’inoltro alla Commissione Europea). Quest’ultimo effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica. Il successivo inoltro della notifica alla Commissione è effettuato conformemente alla normativa europea (attualmente dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004).