Tra gli Schemi all’esame delle Commissioni parlamentari per il parere al Governo: il Dlgs di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE su appalti e concessioni e di riordino della disciplina in materia di contratti pubblici (L 11/2016) nonché il DPR sul riordino delle terre e rocce da scavo (L 164/2014)
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ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
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Atto e iter
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Contenuti
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Schema di Dlgs per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti e concessioni
(Atto 283)
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Assegnato alla Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e alla Commissione Lavori Pubblici del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 6 aprile p.v.
Qualora il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi, il Governo ritrasmette alle Camere un secondo testo di schema per l’espressione del parere definitivo (da rendersi entro 15 giorni). Decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo potrà essere comunque emanato.
Lo Schema dopo l’espressione dei pareri parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Il provvedimento dà attuazione alla legge 11/2016, approvata definitamente dal Parlamento lo scorso 14 gennaio 2016 e pubblicata nella G.U. 23 del 29 gennaio 2016, che ha delegato il Governo a recepire le direttive del Parlamento europeo 2014/23/UE sui contratti di concessione, la 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari, la 2014/25/UE sugli appalti pubblici sei settori speciali, nonché a riordinare la disciplina vigente in un unico testo denominato Codice degli appalti e delle concessioni.
La delega, inoltre, ha previsto che il decreto di recepimento, oltre a disporre l’abrogazione del precedente Codice (Dlgs 163/2006) e del regolamento di attuazione (DPR 207/2010), contenga le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare la transizione tra la previgente disciplina e quella nuova.
Il decreto di recepimento, anche in ossequio alle richieste della Commissione europea, deve essere adottato entro il 18 aprile 2016.
Lo stesso reca 219 articoli suddivisi in VI parti:
-ambito di applicazione, principi e disposizioni comuni ed esclusioni;
-contratti di appalto per lavori, servizi e forniture;
-contratti di concessione;
-partenariato pubblico privato e contraente generale;
-infrastrutture e insediamenti prioritari;
-disposizioni finali e transitorie.
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Schema di DPR sulla disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo
(Atto 279)
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Assegnato alla Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e alla Commissione Territorio ed Ambiente del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 31 marzo p.v.
Il Senato, in particolare, ha deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Lo Schema, che ha già ricevuto i pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, dopo l’espressione dei pareri parlamentari tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Il provvedimento che dà attuazione all’art. 8 del Dl 133/2014, convertito dalla L 164/2014 (c.d. “Sblocca Italia”), contiene disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo di cui al Dlgs 152/2006.
Lo Schema si compone di 32 articoli organizzati in sei Titoli concernenti: disposizioni generali; terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto; disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti; terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica; disposizioni transitorie e finali; nonché da 8 allegati.
In particolare:
-vengono definiti i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti e non rifiuti, nonché i principi generali ad esse applicabili (concernenti il deposito temporaneo, il trasporto la dichiarazione di avvenuto utilizzo;
-vengono individuate due procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti che si differenziano in ragione dei quantitativi delle terre e rocce scavate e dell’entità delle opere da realizzare, da valutare con riferimento alla natura del provvedimento che autorizza la realizzazione dell’opera stessa (procedura per la gestione di terre e rocce generate nei cantieri di grandi dimensioni e procedura per la gestione di quelle generate in cantieri di piccole dimensioni e nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA);
-vengono disciplinate le modalità per il riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.
Il provvedimento non si applica alle ipotesi disciplinate dall’art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) del Dlgs 152/2006 ed ai rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte IV del Dlgs 152/2006.
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Atto 280)
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Assegnato alle Commissioni Lavoro della Camera dei Deputati e del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 31 marzo p.v.
Lo Schema dopo l’espressione dei pareri parlamentari tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Lo Schema di regolamento, predisposto ai sensi dell’art. 2, c.1, del D.Lgs. 149/2015, reca lo statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Lo Schema di statuto disciplina il funzionamento e definisce le competenze dell’Ispettorato che avrà la funzione di coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. L’Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa e contabile. Gli organi dell’Ispettorato sono: il direttore; il consiglio di amministrazione; il collegio dei revisori. Restano in carica tre anni rinnovabili per una sola volta.
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(Atto 281)
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Assegnato alle Commissioni Lavoro della Camera dei Deputati e del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 31 marzo p.v.
Lo Schema dopo l’espressione dei pareri parlamentari tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Lo Schema di regolamento, predisposto ai sensi dell’art. 4, c.18, del D.Lgs. 150/2015, reca lo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Lo Schema di statuto disciplina il funzionamento e le competenze dell’Agenzia che avrà il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del Lavoro. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. Gli organi dell’Agenzia sono: il Presidente; il Consiglio di amministrazione; il Consiglio di vigilanza; il Collegio dei revisori. Restano in carica tre anni rinnovabili per una sola volta.
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