L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto legge 18/2016 recante “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio” (DDL 3606/C -Relatore On. Giovanni Sanga del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia posta dal Governo sul testo approvato dalla Commissione Finanze.
Tra le principali modifiche approvate nel corso dell’iter:
Viene modificata la norma del testo che dispone che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare ovvero di una procedura di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell’ambito della procedura fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni. Al riguardo, viene precisato che gli atti e i provvedimenti oggetto di agevolazione sono quelli emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa.
Viene, altresì, previsto che i trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d’impresa sono anch’essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, alla nota II-bis) del Testo Unico dell’Imposta di registro (D.P.R. 131 del 1986), ovvero i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell’agevolazione fiscale “prima casa”.
Viene modificato l’articolo 120 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), prevedendo che nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori che comunque non può essere inferiore ad un anno. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.
Viene, altresì, previsto che gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Inoltre si prevede che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo; in caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventano esigibili. In tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. L’autorizzazione è revocabile in ogni momento purché prima che l’addebito abbia luogo.
Viene modificato l’art. 45 del RD 1736/1933 prevedendo che il rifiuto di pagamento di un assegno possa essere constatato con dichiarazione della Banca d’Italia, richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti, per tutte le tipologie di assegni bancari (e non soltanto, come attualmente previsto dalla legge, per il solo assegno elettronico).
Viene modificato l’articolo 5 del Dl 269/2003, inserendovi un nuovo comma 3-bis, il quale dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze venga adeguato il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale, denominato “CDP S.p.A. – gestione separata”, al fine di allinearlo ai livelli di mercato, in relazione all’effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano.
Viene modificato l’art. 202, comma 1, primo e secondo periodo, del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), introducendo una norma di interpretazione autentica in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta. Al riguardo, viene chiarito che i predetti pagamenti, effettuati ai sensi delle norme del Codice stesso, ove effettuati con mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale, abbiano effetto liberatorio dal pagamento se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti dal Governo alcuni ordini del giorno ed, in particolare, con riferimento alla norma del testo (art. 17-bis) relativa alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi bancari (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 22 marzo u.s.), l’ordine del giorno 9/3606-A-19 (testo modificato in corso di seduta) che impegna il Governo “ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a introdurre adeguate misure di vigilanza in merito all’utilizzo della clausola con la quale il cliente potrà autorizzare l’addebito sul conto degli interessi maturati, al fine di evitare abusi ed elusioni del divieto di anatocismo da parte degli istituti di credito”.
Il decreto legge che scade il 15 aprile 2016 passa ora alla seconda lettura del Senato.