Il Ministero del Lavoro, con l’allegata Circolare n. 3/2016, ha fornito prime indicazioni operative in merito alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs n. 81/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della L. n. 183/2014”.
In particolare, è stato ribadito che, in virtù dell’abrogazione operata dall’art. 52 della suddetta disposizione normativa delle disposizioni relative ai contratti di collaborazione a progetto (artt. 61-69 del D.Lgs. n. 276/2003), le stesse risultano applicabili esclusivamente con riferimento alla regolamentazione dei contratti stipulati prima del 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto).
Continuano, tuttavia, a trovare applicazione le disposizioni riferite ai “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale”, ai sensi dell’art. 409 del c.p.c..
Pertanto, dal 1° gennaio 2016, alle collaborazioni esclusivamente personali (svolte senza l’ausilio di altri soggetti) e continuative (che si ripetono in un determinato arco temporale), stipulate a decorrere da tale data, nonché a quelle stipulate dopo il 25 giugno 2015, sarà applicata la “disciplina del rapporto del lavoro subordinato” (ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015), qualora siano organizzate dal committente con c.d. “etero-organizzazione” in ordine a orari e luoghi.
Sul punto, il Dicastero ha precisato che, ai fini di quanto sopra, dovrà essere riscontrata la presenza contestuale delle suddette condizioni di etero-organizzazione.
Con riferimento alla procedura di “stabilizzazione” (con contratto di lavoro a tempo indeterminato) dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di titolari di partita iva, è stato chiarito che i datori di lavoro possono beneficiare dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in presenza delle seguenti condizioni:
Tale procedura comporterà, dunque, l’estinzione di eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione, salvo il caso in cui la stessa abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso.
Ciò non precluderà, inoltre, la possibilità di poter godere dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla Legge di Stabilità 2016, a condizione che sia rispettato quanto previsto dall’ordinamento per il godimento dei benefici normativi e contributivi e salvo che, come chiarito con Interpello n. 2/2016 (cfr. Comunicazione Ance del 25/01/2016), la riqualificazione del rapporto non avvenga a seguito di accertamento ispettivo.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia all’allegata Circolare Ministeriale e alla Circolare di commento della Confindustria, parimenti allegata.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |