Il Ministero del Lavoro ha diffuso la nota n. 2597 del 16 febbraio 2016, in cui si chiariscono le condizioni entro cui la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una “mera fornitura di materiali”, e come tale esonerare il datore di lavoro dell’impresa fornitrice dal redigere il POS e il datore di lavoro committente dal redigere il DUVRI, ai sensi rispettivamente degli articoli 96, comma 1-bis, e 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (di seguito Testo Unico).
La nota, richiamando la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere emanata dalla Commissione consultiva permanenteper la salute e sicurezza sul lavoro nel 2011 (alla cui elaborazione hanno partecipato Ance e Atecap), specifica che, nel caso di “mera fornitura”, il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo enon deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa.
In caso contrario si deve ritenere di essere in presenza di una “fornitura e posa in opera”, e pertanto di rientrare nel campo di applicabilità degli obblighi di redazione del POS e del DUVRI.
Anche nel caso di mera fornitura, restano comunque fermi per le aziende interessate gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Testo Unico.
In allegato si riportano la nota del Ministero del Lavoro e la proceduraper la fornitura di calcestruzzo in cantiere della Commissione consultiva permanente.
23909-Procedura fornitura cls.pdfApri
23909-nota 2597 2016 minlav.pdfApri