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Confermate le disposizioni sulle modalità di conteggio degli interessi bancari sia debitori che creditori di cui all’art.120 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e sull’estensione del beneficio delle imposte di registro in misura fissa anche per le persone fisiche in caso di acquisto di immobili, in esito a procedure esecutive, da destinare a prima casa.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 18/2016 “banche”: approvato definitivamente dal Senato con la votazione di fiducia

7 Aprile 2016
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L’Aula del Senato ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto legge 18/2016 recante “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio” (DDl 2298/S – Relatore Sen. Claudio Moscardelli del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia posta dal Governo sul testo approvato dalla Commissione Finanze, identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
 
Tra le principali modifiche approvate nel corso dell’iter:
 
Viene modificata la norma del testo che dispone che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare ovvero di una procedura di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell’ambito della procedura fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni. Al riguardo, viene precisato che gli atti e i provvedimenti oggetto di agevolazione sono quelli emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa.
Viene, altresì, previsto che i trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d’impresa sono anch’essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, alla nota II-bis) del Testo Unico dell’Imposta di registro (D.P.R. 131 del 1986), ovvero i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell’agevolazione fiscale “prima casa”.
(Per gli approfondimenti si veda la notizia dell’Area fiscalità del 18 marzo u.s.)
 
Viene introdotto l’articolo 17-bis che a modifica dell’articolo 120 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), prevede che nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori che comunque non può essere inferiore ad un anno. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.
Viene, altresì, previsto che gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Inoltre si prevede che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo; in caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventano esigibili. In tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. L’autorizzazione è revocabile in ogni momento purché prima che l’addebito abbia luogo.
 
Sul predetto art. 17-bis l’ANCE è intervenuta, sia alla Camera che al Senato, per evidenziare come lo stesso possa riprodurre pratiche sostanzialmente anatocistiche (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 1° aprile 2016) e tali criticità sono state anche evidenziate nel corso del dibattito parlamentare da esponenti dei Gruppi parlamentari.
 
Sulla tematica, nel corso dell’esame in Aula della Camera, è stato accolto dal Governo l’ordine 9/3606-A-19 (testo modificato in corso di seduta) che, con riferimento alla predetta norma (art. 17-bis) relativa alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi, impegna il Governo “ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a introdurre adeguate misure di vigilanza in merito all’utilizzo della clausola con la quale il cliente potrà autorizzare l’addebito sul conto degli interessi maturati, al fine di evitare abusi ed elusioni del divieto di anatocismo da parte degli istituti di credito”.
 
Per i precedenti si vedano le notizie “In Evidenza” del 24 febbraio 2016 e del 24 marzo 2016. 
 
Si allega l’ordine del giorno accolto.

 

24320-Ordine del giorno accolto.pdfApri
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