Nell’ambito del Programma La Mobilità Internazionale del Lavoro, promosso dal Ministero del lavoro e da Italia Lavoro, è stato pubblicato un Avviso per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere tirocini formativi individuali di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che fanno ingresso in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 40, commi 9, lettera a) e 10 del DPR n. 394/19991.
Le risorse complessive destinate al finanziamento dei tirocini ammontano a € 400.000.
Beneficiari dei contributi sono i soggetti ospitanti e i soggetti promotori abilitati all’attivazione e all’accoglienza di percorsi di tirocinio formativo, così come previsti dalle normative regionali di attuazione delle “Linee Guida in materia di tirocini”, oggetto dell’Accordo del 24 gennaio 2013 tra Stato, Regioni e Province autonome.
Le istanze, gestite in ordine cronologico e secondo la modalità a sportello, dovranno essere inviate dai soggetti promotori entro il 31 agosto 2016, tramite PEC, all’indirizzo immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it, e riguardare progetti di tirocinio già approvati e vistati dalla competente Regione o Provincia Autonoma, nonché essere corredate della documentazione attestante l’avvenuta presentazione, da parte del destinatario del tirocinio, della richiesta del visto d’ingresso in Italia per studio.
I contributi a favore dei soggetti beneficiari saranno erogati fino ad un totale massimo di € 6.000 per ciascun tirocinio.
Requisito obbligatorio per la presentazione delle domande è l’adesione al progetto individuale di tirocinio da parte di un soggetto locale: organizzazione/impresa italiana o straniera con sede legale e/o operativa nel paese d’origine del destinatario, rispondente ai requisiti richiesti dall’Avviso.
Tra le categorie di Organizzazioni sono annoverate quelle di settore e gli Enti formativi.
I tirocini, svolti sulla base di apposite convenzioni tra soggetti promotori e ospitanti e recanti in allegato il progetto formativo, dovranno avere una durata compresa tra un minimo di tre ed un massimo di sei mesi e concludersi, salvo eventuali proroghe, entro il 31 dicembre 2016.
Per tutte le informazioni utili e per la relativa modulistica si rinvia alla sezione “BANDI” del sito www.italialavoro.it.
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1 D.lgs. n. 286/1998, art. 27, comma 1, lettera f): “Persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato”.
DPR n. 394/1999, art. 40, comma 9, lettera a): “La lettera f) del comma 1 dell’articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese: a) attività nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale (….)”
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